Art. 11.
                         Direttore generale
    1.  Il  direttore  generale  e'  nominato,  a  seguito  di avviso
pubblico,  con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5 dal presidente
della  giunta  regionale,  su  delibera  della  stessa. E' scelto tra
persone  laureate  in possesso di comprovate competenze ed esperienze
dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un
periodo superiore al quinquennio.
    2.  Il  rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato dal
contratto  di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una
sola  volta, previa relazione dettagliata dal presidente della giunta
regionale  al Consiglio regionale. L'incarico e' incompatibile con le
altre attivita' professionali.
    3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL
ed  esercita  tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto
delle   funzioni   del   Comitato  regionale  di  indirizzo,  di  cui
all'art. 10 della presente legge.
    4.  Il  direttore  generale provvede, in particolare, ai seguenti
compiti inerenti a:
      a) l'adozione del regolamento di cui al successivo art. 13;
      b) la   direzione,   l'indirizzo   ed  il  coordinamento  delle
strutture centrali e di quelle periferiche;
      c) la  predisposizione  del  bilancio  di  previsione del conto
consuntivo;
      d) l'approvazione   dei  programmi  annuali  e  pluriennali  di
intervento proposti dalle strutture centrali;
      e) l'assegnazione  delle  dotazioni  finanziarie  e strumentali
alle  strutture centrali ed a quelle periferiche, nonche' la verifica
sul loro utilizzo;
      f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
      g) la  verifica  e  l'assicurazione dei livelli di qualita' dei
servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo
di  valutazione,  su  tutte le attivita' svolte dai diversi gruppi di
lavoro e servizi;
      h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale
sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti: la giunta regionale
trasmette tale relazione al consiglio per eventuali determinazioni;
      i) la stipula di contratti e convenzioni;
      l) le relazioni sindacali;
      m) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.
    5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:
      a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del
diploma  di  laurea  in  discipline  tecnico-scientifiche  e  di eta'
inferiore  a  sessantacinque  anni,  abbiano  svolto  per  almeno  un
quinquennio  qualificata attivita' di direzione tecnica in materia di
tutela  ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e dove
abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalita';
      b) il  direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso
del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di eta'
inferiore  a  sessantacinque  anni,  abbiano  svolto  per  almeno  un
quinquennio   qualificata   attivita'   in   materia   di   direzione
amministrativa  presso  enti  o  strutture  pubbliche  e dove abbiano
svolto mansioni di particolare rilievo e professionalita'.
    6.  Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore
generale e il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si
rimanda,  in  via  generale,  agli  articoli  4,  5  e  6 della legge
regionale  22 gennaio  1996, n. 2 riguardanti le figure del direttore
generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle A.S.L.
della Calabria.
    7.   Il   direttore   generale   nomina,   inoltre,  con  proprio
provvedimento,  entro  centottanta  giorni  dal  suo insediamento, il
responsabile  per  i  compiti  previsti  dall'art. 7, comma 2, con il
corrispettivo organigramma.
    8.  Spetta,  altresi',  al  direttore generale definire i compiti
specifici di ciascuno nel regolamento generale.
    9.  Il trattamento economico e il trattamento giuridico-normativo
del  direttore  generale,  del  direttore scientifico e del direttore
amministrativo  sono  definiti  con  riferimento ai criteri stabiliti
dalla giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di
cui  alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2, le cui norme valgono
altresi'   per   il  regime  della  decadenza,  della  revoca,  della
cessazione dal servizio e sull'incompatibilita'.