Art. 11. Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5 dal presidente della giunta regionale, su delibera della stessa. E' scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio. 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato dal contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata dal presidente della giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico e' incompatibile con le altre attivita' professionali. 3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del Comitato regionale di indirizzo, di cui all'art. 10 della presente legge. 4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti a: a) l'adozione del regolamento di cui al successivo art. 13; b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche; c) la predisposizione del bilancio di previsione del conto consuntivo; d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali; e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonche' la verifica sul loro utilizzo; f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL; g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualita' dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attivita' svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi; h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti: la giunta regionale trasmette tale relazione al consiglio per eventuali determinazioni; i) la stipula di contratti e convenzioni; l) le relazioni sindacali; m) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori. 5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato: a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di eta' inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attivita' di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalita'; b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di eta' inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attivita' in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalita'. 6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale e il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2 riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle A.S.L. della Calabria. 7. Il direttore generale nomina, inoltre, con proprio provvedimento, entro centottanta giorni dal suo insediamento, il responsabile per i compiti previsti dall'art. 7, comma 2, con il corrispettivo organigramma. 8. Spetta, altresi', al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale. 9. Il trattamento economico e il trattamento giuridico-normativo del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2, le cui norme valgono altresi' per il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e sull'incompatibilita'.