Art. 12.
                        Collegio dei revisori
    1.  Presso  l'ARPACAL  e'  istituito il collegio dei revisori dei
conti.
    2.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
iscritti  al  registro  dei  revisori ufficiali, di cui uno svolge le
funzioni  di presidente. Il collegio e' costituito, con proprio atto,
dal presidente della giunta regionale. Il collegio dura in carica tre
anni  ed  i  suoi  membri  possono  essere nominati solo per un altro
triennio.
    3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla
regolarita'  contabile  e  finanziaria  dell'ARPACAL  ed  attesta  la
corrispondenza  del  conto consuntivo alle risultanze della gestione,
con  apposito atto. I revisori dei conti hanno, anche disgiuntamente,
diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.
    4.  Ai  componenti  del collegio spettano il rimborso delle spese
sostenute  per  l'esercizio  del mandato nei limiti massimi stabiliti
dalla  giunta regionale, ed i compensi e le indennita' previsti dalla
legge regionale 10 aprile 1995, n. 15.
    5.  La nomina del collegio dei revisori dei conti in sostituzione
di  quelli  decaduti o revocati, dimissionari o deceduti, deve essere
effettuata  entro  sessanta  giorni dalla data della decadenza, della
revoca, delle dimissioni o del decesso.