Art. 12. Collegio dei revisori 1. Presso l'ARPACAL e' istituito il collegio dei revisori dei conti. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio e' costituito, con proprio atto, dal presidente della giunta regionale. Il collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati solo per un altro triennio. 3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno, anche disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL. 4. Ai componenti del collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla giunta regionale, ed i compensi e le indennita' previsti dalla legge regionale 10 aprile 1995, n. 15. 5. La nomina del collegio dei revisori dei conti in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionari o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.