Art. 13. Regolamento 1. Entro sessanta giorni dalla sua nomina, il direttore generale, sentiti il direttore scientifico, il direttore amministrativo e le organizzazioni sindacali adotta il regolamento, sottoponendolo all'approvazione della giunta regionale. 2. Il regolamento e' approvato dalla giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10 della presente legge. 3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPACAL e in particolare definisce: a) i procedimenti amministrativi in materia ambientale e sanitaria e le modalita' di accesso agli atti in base alle disposizioni generali della legge 8 luglio 1986, n. 346, e legge 8 agosto 1990, n. 241 e disposizioni connesse, e al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39; b) la dotazione organica; c) l'organizzazione e gestione; d) le disposizioni relative al personale; e) la contabilita' e la gestione dell'ARPACAL; f) le modalita' di consultazione da parte dell'ARPACAL delle strutture pubbliche o private operanti nel campo della prevenzione e del controllo ambientale, delle associazioni imprenditoriali di categoria, e delle organizzazioni sindacali, nonche' del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, e del Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, di cui agli articoli 41, 47 e 48, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 4. Eventuali modifiche del regolamento che il direttore generale ritenesse necessarie nel corso del funzionamento dell'ARPACAL, sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale.