Art. 13.
                             Regolamento
    1. Entro sessanta giorni dalla sua nomina, il direttore generale,
sentiti  il  direttore  scientifico, il direttore amministrativo e le
organizzazioni   sindacali   adotta  il  regolamento,  sottoponendolo
all'approvazione della giunta regionale.
    2.  Il regolamento e' approvato dalla giunta regionale, acquisito
il  parere  del  comitato  regionale  di indirizzo di cui all'art. 10
della presente legge.
    3.  Il  regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPACAL e in
particolare definisce:
      a) i   procedimenti  amministrativi  in  materia  ambientale  e
sanitaria   e  le  modalita'  di  accesso  agli  atti  in  base  alle
disposizioni  generali  della  legge  8 luglio  1986, n. 346, e legge
8 agosto   1990,  n.  241  e  disposizioni  connesse,  e  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39;
      b) la dotazione organica;
      c) l'organizzazione e gestione;
      d) le disposizioni relative al personale;
      e) la contabilita' e la gestione dell'ARPACAL;
      f) le  modalita'  di  consultazione da parte dell'ARPACAL delle
strutture  pubbliche o private operanti nel campo della prevenzione e
del  controllo  ambientale,  delle  associazioni  imprenditoriali  di
categoria,  e  delle  organizzazioni sindacali, nonche' del Consorzio
Nazionale  Imballaggi  (CONAI), del Consorzio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, e del
Consorzio  per  il  riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, di
cui  agli  articoli 41, 47 e 48, decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22.
    4.  Eventuali modifiche del regolamento che il direttore generale
ritenesse  necessarie  nel corso del funzionamento dell'ARPACAL, sono
sottoposte all'approvazione della giunta regionale.