Art. 16. Disposizioni circa il personale dell'ARPACAL 1. Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 23 dicembre 1997 fra l'Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni e i rappresentanti delle firmatarie confederazioni sindacali, sino all'inquadramento definitivo, al personale assegnato e trasferito all'ARPACAL si applicano i contratti collettivi di provenienza, per cui conservano la posizione giuridica, economica e quanto connesso all'anzianita' e al salario accessorio. 2. E' inquadrato, a domanda, nell'organico dell'ARPACAL, secondo scelte effettuate dal direttore generale dell'ARPACAL, conformemente alle esigenze di pianta organica della stessa, il personale regionale e degli enti locali, tenuto conto della specifica professionalita' posseduta e/o acquisita, in ragione anche delle assegnazioni di servizio. 3. Entro un anno dall'applicazione del regolamento il direttore generale dovra' fare alla giunta regionale una proposta per l'inquadramento definitivo de personale, che dovra' essere deliberato entro centoventi giorni, con le eventuali modifiche ritenute necessarie, tenuto conto di quanto previsto dalle definizioni dei comparti di contrattazione sottoscritto tra ARAN e confederazioni sindacali il 2 giugno 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1998, con le dovute specificita'.