Art. 16.
            Disposizioni circa il personale dell'ARPACAL
    1.  Ai  sensi  dell'art. 6 dell'Accordo Quadro per la definizione
dei  comparti  di contrattazione sottoscritto il 23 dicembre 1997 fra
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   nazionale   delle   pubbliche
amministrazioni  e  i  rappresentanti delle firmatarie confederazioni
sindacali,  sino all'inquadramento definitivo, al personale assegnato
e  trasferito  all'ARPACAL  si  applicano  i  contratti collettivi di
provenienza,  per  cui conservano la posizione giuridica, economica e
quanto connesso all'anzianita' e al salario accessorio.
    2.  E' inquadrato, a domanda, nell'organico dell'ARPACAL, secondo
scelte  effettuate dal direttore generale dell'ARPACAL, conformemente
alle esigenze di pianta organica della stessa, il personale regionale
e  degli  enti  locali, tenuto conto della specifica professionalita'
posseduta  e/o  acquisita,  in  ragione  anche  delle assegnazioni di
servizio.
    3.  Entro  un anno dall'applicazione del regolamento il direttore
generale   dovra'   fare  alla  giunta  regionale  una  proposta  per
l'inquadramento definitivo de personale, che dovra' essere deliberato
entro   centoventi   giorni,  con  le  eventuali  modifiche  ritenute
necessarie,  tenuto  conto  di  quanto previsto dalle definizioni dei
comparti  di  contrattazione  sottoscritto  tra ARAN e confederazioni
sindacali  il  2 giugno 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
145 del 24 giugno 1998, con le dovute specificita'.