Art. 17.
              Articolazione organizzativa dell'ARPACAL
    1.  Per  l'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui alla
presente  legge,  l'ARPACAL  si  articola in struttura centrale ed in
dipartimenti  provinciali.  I  dipartimenti  provinciali realizzano i
programmi  di  competenza  attraverso  i  servizi  territoriali  ed i
dipartimenti tecnici.
    2.   La  struttura  centrale  dell'ARPACAL  svolge  le  attivita'
connesse  alla  programmazione  e  progettazione,  alla  gestione del
personale,   del   bilancio,  del  patrimonio,  alla  formazione  del
personale,  nonche'  ad  ogni  altra attivita' di carattere unitario.
Tali  attivita'  vanno  svolte,  tenuto  conto  delle  valutazioni  e
proposte  espresse  dalle strutture provinciali, di cui al successivo
art. 18, comma. 1, lettera c).
    3.  Ogni  dipartimento  provinciale  e'  una  struttura  unitaria
diretta  da un direttore, le cui modalita' di nomina saranno previste
nel regolamento di cui all'art. 13 della presente legge.
    4.  Le  articolazioni  funzionali sono individuate, a livello sia
centrale  sia  provinciale,  sulla  base  delle  principali  aree  di
attivita' dell'ARPACAL.
    5.  Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 21 gennaio 1994, n.
61,  i  dipartimenti  provinciali  sono  articolati  in  dipartimenti
tecnici  e  in  servizi territoriali. I servizi territoriali sono, di
norma, coincidenti con gli ambiti territoriali delle A.S.L.
    6.  I  dipartimenti  provinciali  e  le  articolazioni  di cui al
precedente comma 5, per la realizzazione dei programmi di competenza,
godono   di  autonomia  gestionale  nei  limiti  delle  risorse  loro
assegnate dal direttore generale.
    7.  I  singoli  dipartimenti  provinciali e le loro articolazioni
possono  essere  incaricati di svolgere determinati compiti a livello
interprovinciale o regionale.
    8. L'assetto organizzativo dell'ARPACAL, i compiti, le dimensioni
e le forme di direzione e coordinamento delle strutture sono definite
nel  relativo  regolamento  di  cui  al precedente art. 13. Lo stesso
regolamento   definisce   la   struttura,   l'organizzazione   ed  il
funzionamento del consiglio dei sanitari e dei tecnici.
    9.  Il  coordinamento  tecnico  delle  attivita' dei dipartimenti
provinciali,  con i rispettivi servizi degli enti locali, nonche' con
i  dipartimenti  di  prevenzione delle A.S.L., e' svolto dai comitati
tecnici provinciali di coordinamento di cui al successivo art. 18.