Art. 17. Articolazione organizzativa dell'ARPACAL 1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui alla presente legge, l'ARPACAL si articola in struttura centrale ed in dipartimenti provinciali. I dipartimenti provinciali realizzano i programmi di competenza attraverso i servizi territoriali ed i dipartimenti tecnici. 2. La struttura centrale dell'ARPACAL svolge le attivita' connesse alla programmazione e progettazione, alla gestione del personale, del bilancio, del patrimonio, alla formazione del personale, nonche' ad ogni altra attivita' di carattere unitario. Tali attivita' vanno svolte, tenuto conto delle valutazioni e proposte espresse dalle strutture provinciali, di cui al successivo art. 18, comma. 1, lettera c). 3. Ogni dipartimento provinciale e' una struttura unitaria diretta da un direttore, le cui modalita' di nomina saranno previste nel regolamento di cui all'art. 13 della presente legge. 4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di attivita' dell'ARPACAL. 5. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i dipartimenti provinciali sono articolati in dipartimenti tecnici e in servizi territoriali. I servizi territoriali sono, di norma, coincidenti con gli ambiti territoriali delle A.S.L. 6. I dipartimenti provinciali e le articolazioni di cui al precedente comma 5, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. 7. I singoli dipartimenti provinciali e le loro articolazioni possono essere incaricati di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o regionale. 8. L'assetto organizzativo dell'ARPACAL, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e coordinamento delle strutture sono definite nel relativo regolamento di cui al precedente art. 13. Lo stesso regolamento definisce la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio dei sanitari e dei tecnici. 9. Il coordinamento tecnico delle attivita' dei dipartimenti provinciali, con i rispettivi servizi degli enti locali, nonche' con i dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., e' svolto dai comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui al successivo art. 18.