Art. 18.
                Comitati provinciali di coordinamento
    1.   Per   l'ottimale   realizzazione   degli   obiettivi,  delle
prestazioni,  delle  attivita'  e  delle  condizioni  stabilite nelle
condizioni e negli accordi di programma, di cui al precedente art. 3,
ed  al  fine di garantire il coordinamento delle attivita' di ciascun
dipartimento  provinciale dell'ARPACAL, di cui al precedente art. 17,
comma  3, con e attivita' delle competenti strutture delle province e
dei  comuni, nonche' dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., e'
istituito, presso ciascuna provincia, il comitato tecnico provinciale
di coordinamento, con il compito di:
      a) elaborare   proposte   relative   al  programma  annuale  di
attivita'   del   dipartimento   provinciale  ed  alla  sua  migliore
attuazione;
      b) formulare  proposte  in ordine ai contenuti degli accordi di
programma  e  delle  convenzioni,  di cui al precedente art. 3, ed al
loro aggiornamento;
      c) verificare   l'andamento  ed  i  risultati  delle  attivita'
programmate  e  svolte  dal  dipartimento  provinciale, esprimendo al
direttore generale dell'ARPACAL valutazioni e' proposte.
    2.  Il  comitato tecnico provinciale di coordinamento e' composto
da:
      a) il responsabile del settore ambiente della provincia, che lo
presiede;
      b) il responsabile del settore ambiente del comune capoluogo di
provincia;
      c) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPACAL;
      d) i  responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.
della provincia.
    3. Il comitato tecnico provinciale. di coordinamento e' convocato
dal  presidente  almeno  tre  volte l'anno; esso puo' essere altresi'
convocato  su  motivata  richiesta  della  Provincia,  del  direttore
generale   dell'ARPACAL   e  dei  responsabili  dei  dipartimenti  di
prevenzione delle A.S.L.