Art. 18. Comitati provinciali di coordinamento 1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attivita' e delle condizioni stabilite nelle condizioni e negli accordi di programma, di cui al precedente art. 3, ed al fine di garantire il coordinamento delle attivita' di ciascun dipartimento provinciale dell'ARPACAL, di cui al precedente art. 17, comma 3, con e attivita' delle competenti strutture delle province e dei comuni, nonche' dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., e' istituito, presso ciascuna provincia, il comitato tecnico provinciale di coordinamento, con il compito di: a) elaborare proposte relative al programma annuale di attivita' del dipartimento provinciale ed alla sua migliore attuazione; b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma e delle convenzioni, di cui al precedente art. 3, ed al loro aggiornamento; c) verificare l'andamento ed i risultati delle attivita' programmate e svolte dal dipartimento provinciale, esprimendo al direttore generale dell'ARPACAL valutazioni e' proposte. 2. Il comitato tecnico provinciale di coordinamento e' composto da: a) il responsabile del settore ambiente della provincia, che lo presiede; b) il responsabile del settore ambiente del comune capoluogo di provincia; c) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPACAL; d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. della provincia. 3. Il comitato tecnico provinciale. di coordinamento e' convocato dal presidente almeno tre volte l'anno; esso puo' essere altresi' convocato su motivata richiesta della Provincia, del direttore generale dell'ARPACAL e dei responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.