Art. 19. Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. 1. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. esercitano in materia coordinata e complementare le funzioni e le attivita' di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che hanno rilevanza sia ambientale, sia sanitaria. 2. Le modalita' per l'esercizio delle relative competenze di cui all'art. 7 della presente legge, vengono definite dagli Accordi di Programma di cui all'art. 3, comma 4, cosi' da effettuare un riparto che definisca a chi spettano le responsabilita' primarie riguardo ciascun procedimento che si svolge con il concorso dell'altro soggetto per quanto di propria competenza. 3. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di controllo ambientale, le A.S.L. trasferiscono la documentazione di archivio, relativo agli ambiti di competenza dell'ARPACAL, ai rispettivi servizi territoriali. 4. Ai fini di un esercizio coordinato, cooperante e sinergico, finalizzato a rendere ottimali le prestazioni erogate e ad evitare inutili duplicazioni di compiti, i comitati provinciali di coordinamento, in base alle funzioni loro attribuite all'art. 18, comma 1, lettera c), verificano la corrispondenza dello svolgimento delle attivita' comuni all'ARPACAL e ai dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. a standards di programmaticita', buon andamento ed efficienza.