Art. 19.
Esercizio  coordinato  ed  integrato  delle  funzioni tra ARPACAL e i
              Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.
    1.  L'ARPACAL  e  i  Dipartimenti  di  prevenzione  delle  A.S.L.
esercitano  in  materia  coordinata  e complementare le funzioni e le
attivita'  di  controllo  ambientale  e di prevenzione collettiva che
hanno rilevanza sia ambientale, sia sanitaria.
    2.  Le modalita' per l'esercizio delle relative competenze di cui
all'art.  7  della  presente legge, vengono definite dagli Accordi di
Programma  di cui all'art. 3, comma 4, cosi' da effettuare un riparto
che  definisca  a  chi  spettano le responsabilita' primarie riguardo
ciascun  procedimento  che  si  svolge  con  il  concorso  dell'altro
soggetto per quanto di propria competenza.
    3.   Al  fine  di  garantire  la  continuita'  dell'attivita'  di
controllo  ambientale,  le  A.S.L. trasferiscono la documentazione di
archivio,   relativo  agli  ambiti  di  competenza  dell'ARPACAL,  ai
rispettivi servizi territoriali.
    4.  Ai  fini  di un esercizio coordinato, cooperante e sinergico,
finalizzato  a  rendere  ottimali le prestazioni erogate e ad evitare
inutili   duplicazioni   di   compiti,   i  comitati  provinciali  di
coordinamento,  in  base  alle  funzioni loro attribuite all'art. 18,
comma  1,  lettera c), verificano la corrispondenza dello svolgimento
delle  attivita'  comuni all'ARPACAL e ai dipartimenti di prevenzione
delle  A.S.L.  a  standards  di  programmaticita',  buon andamento ed
efficienza.