Art. 20. Accesso alle informazioni ed ai documenti 1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 349 dell'8 luglio 1986 e della Direttiva CEE n. 313 del 7 giugno 1990, nonche' della legge 8 agosto 1990, n. 241, qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi relativi alle materie ambientali di competenza dell'ARPACAL, senza che debba dimostrare un proprio specifico interesse. 2. L'informazione deve essere resa secondo principi di veridicita', esattezza e completezza dei suoi contenuti e, comunque, assicurando l'accesso in forma chiara e comprensibile per il richiedente. 3. I responsabili dei settori dell'ARPACAL adottano per le materie di competenza, i mezzi idonei di pubblicita' e, in ogni caso, favoriscano l'accesso al pubblico alle informazioni mediante le strutture territoriali. 4. La trasmissione di dati, informazioni e documenti, nonche' ogni altro rapporto tra l'ARPACAL e la Regione, le province e i comuni e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 31.