Art. 20.
              Accesso alle informazioni ed ai documenti
    1.  Ai  sensi  dell'art. 14  della legge 349 dell'8 luglio 1986 e
della  Direttiva  CEE  n.  313 del 7 giugno 1990, nonche' della legge
8 agosto 1990, n. 241, qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle
informazioni  ed  ai  documenti  amministrativi relativi alle materie
ambientali  di competenza dell'ARPACAL, senza che debba dimostrare un
proprio specifico interesse.
    2.   L'informazione   deve   essere   resa  secondo  principi  di
veridicita',  esattezza e completezza dei suoi contenuti e, comunque,
assicurando   l'accesso  in  forma  chiara  e  comprensibile  per  il
richiedente.
    3.  I  responsabili  dei  settori  dell'ARPACAL  adottano  per le
materie di competenza, i mezzi idonei di pubblicita' e, in ogni caso,
favoriscano  l'accesso  al  pubblico  alle  informazioni  mediante le
strutture territoriali.
    4.  La  trasmissione  di  dati, informazioni e documenti, nonche'
ogni  altro  rapporto  tra  l'ARPACAL  e  la Regione, le province e i
comuni  e'  disciplinata  dalle  disposizioni di cui all'art. 6 della
legge  30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 3 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 31.