Art. 21. Attivita' di ispezione, controllo e vigilanza 1. Al personale dell'ARPACAL, incaricato dell'espletamento delle funzioni di ispezione e controllo, ai sensi del Regolamento di cui all'art. 13; si applicano le disposizioni del personale ispettivo di cui all'art. 2-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, per tale personale puo' essere richiesta anche la qualifica di ufficiale o agente di Polizia giudiziaria. 2. Il personale di cui al precedente comma 1 e' munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPACAL: 3. L'attivita' di controllo verra' programmata sulla base di un approccio integrato, che definisca la tipologia degli accertamenti da eseguire, partendo dall'analisi delle realta' territoriali e produttive e verificando il loro impatto sul complesso delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo); 4. Al fine di promuovere, razionalizzare e pianificare l'attivita' di controllo ambientale, e' istituito, presso l'assessorato all'ambiente della Regione, il Coordinamento delle strutture che svolgono attivita' in campo ambientale, al quale e' demandata la formulazione di linee di indirizzo e piani di vigilanza integrati tra le diverse componenti del coordinamento stesso e per il cui funzionamento si demanda al regolamento di cui all'art. 13. 5. Al coordinamento di cui al precedente comma, partecipano: a) l'ARPACAL; b) il Nucleo operativo ecologico (NOE); c) il Corpo forestale dello Stato; d) la Guardia di finanza.