Art. 21.
            Attivita' di ispezione, controllo e vigilanza
    1.  Al personale dell'ARPACAL, incaricato dell'espletamento delle
funzioni  di  ispezione  e controllo, ai sensi del Regolamento di cui
all'art.  13; si applicano le disposizioni del personale ispettivo di
cui  all'art.  2-bis,  comma  1,  della legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Nell'esercizio  delle  funzioni di controllo, per tale personale puo'
essere  richiesta anche la qualifica di ufficiale o agente di Polizia
giudiziaria.
    2.  Il  personale  di  cui  al  precedente  comma  1 e' munito di
documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPACAL:
    3.  L'attivita'  di controllo verra' programmata sulla base di un
approccio integrato, che definisca la tipologia degli accertamenti da
eseguire,   partendo   dall'analisi   delle  realta'  territoriali  e
produttive  e verificando il loro impatto sul complesso delle matrici
ambientali (aria, acqua, suolo);
    4.   Al   fine   di   promuovere,  razionalizzare  e  pianificare
l'attivita'   di   controllo   ambientale,   e'   istituito,   presso
l'assessorato  all'ambiente  della  Regione,  il  Coordinamento delle
strutture  che  svolgono  attivita'  in campo ambientale, al quale e'
demandata  la formulazione di linee di indirizzo e piani di vigilanza
integrati tra le diverse componenti del coordinamento stesso e per il
cui funzionamento si demanda al regolamento di cui all'art. 13.
    5. Al coordinamento di cui al precedente comma, partecipano:
      a) l'ARPACAL;
      b) il Nucleo operativo ecologico (NOE);
      c) il Corpo forestale dello Stato;
      d) la Guardia di finanza.