Art. 22.
              Attivita' di consulenza e collaborazione
    1.   Il   presidente  della  giunta  regionale,  previa  conforme
deliberazione  della  giunta,  delega  l'assessore  all'ambiente alla
stipula  di  convenzioni  con  l'Agenzia  nazionale per la protezione
ambientale  (ANPA),  per  l'esercizio,  da  parte dell'ARPACAL, delle
attivita'   tecnico-scientifiche   di  cui  all'art.  1  della  legge
21 gennaio 1994, n. 61.
    2. Secondo le modalita' previste dal regolamento, di cui all'art.
13, l'ARPACAL stabilisce rapporti con altri enti e strutture operanti
nel  campo  della  ricerca  ambientale  ovvero  con  enti e strutture
specializzate in possesso di particolari competenze tecniche.