Art. 22. Attivita' di consulenza e collaborazione 1. Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta, delega l'assessore all'ambiente alla stipula di convenzioni con l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA), per l'esercizio, da parte dell'ARPACAL, delle attivita' tecnico-scientifiche di cui all'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61. 2. Secondo le modalita' previste dal regolamento, di cui all'art. 13, l'ARPACAL stabilisce rapporti con altri enti e strutture operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti e strutture specializzate in possesso di particolari competenze tecniche.