Art. 7. Funzioni, attivita' e compiti 1. L'ARPACAL svolge le attivita' e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare provvede a: a) attivita' di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale; b) svolgere compiti di indagine conoscitiva in ordine alla costituzione della mappa dei rischi della regione, da costruire entro sei mesi dalla sua costituzione; c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico per la messa in sicurezza e bonifica per quei siti, macchine ed impianti tecnologici che presentano caratteristiche di pericolo, in particolare, di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni; d) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle province, ai comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche finalizzato all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione e di interventi destinati alla tutela ed al recupero dell'ambiente; e) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale; f) fornire attivita' di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale; g) collaborare, con le proprie strutture alle ricerche, studi ed indagini nell'attivita' di prevenzione, riguardo la protezione civile, di cui all'art. 23, primo comma, legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4; h) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, per gli aspetti di competenza, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 23, secondo comma legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4. i) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte nell'ambito delle rispettive competenze della Regione, province e comuni, di cui agli articoli 19-21 decreto legislativo 22/1997, all'uopo promuovendo, con ciclicita' semestrale, apposite conferenze di servizi, convocate dal presidente della giunta regionale, che diano concreta applicazione ai dispositivi normativi dell'art. 19, comma 2, dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 22/1997, nonche' - ove l'apporto dell'ARPACAL. venga richiesto - rendere parere puramente consultivo circa l'art. 21, comma 3, decreto legislativo 22/1997; l) confrontarsi con le province al fine di esprimere proprio parere non vincolante riguardo le proposte avanzate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lettera a), legge 142/1990; m) formulare agli enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente, privilegiando gli aspetti che plusvalorizzino le connotazioni socio-turistiche del territorio calabrese; n) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonche' fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Calabria, prevedendo, nei limiti dei costi di gestione, l'attivazione di una banca dati; o) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulla forma di tutela degli ecosistemi; p) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attivita' analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali; q) collaborare con i competenti organi per l'individuazione delle discariche abusive esistenti nel territorio regionale; r) effettuare l'attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive; s) effettuare i controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione delle radiazioni; t) fornire il supporto tecnico alle attivita' istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale; u) svolgere attivita' finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazione meteoclimatiche e radarmeteorologiche; v) svolgere attivita' di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero; z) attuare un'adeguata tutela riguardo i rischi di radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenente: "Attuazione direttive Euratom 80/836; 84/467; 84/466; 89/618; 90/641; 92/3; in materia di radiazioni ionizzanti"; aa) favorire iniziative di ecogestione in imprese pubbliche e private attraverso accordi di programma con le associazioni di categoria che rappresentano, al fine di promuovere comuni iniziative di analisi degli impatti di singoli comparti produttivi, sperimentazioni sia a livello impiantistico che organizzativo ed attivita' di formazione. 2. Oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo, in riferimento agli adempimenti ed al rispetto da parte della Regione della normativa comunitaria inerente le procedure di programmazione e gestione dei Fondi strutturali, l'ARPACAL svolge i compiti dell'autorita' regionale ambientale, inclusi i compiti di: a) collaborazione con i responsabili dei sottoprogrammi in tutte le fasi tecnico-amministrative preventiva l'attuazione degli interventi, al fine di garantire la rispondenza ottimale degli interventi stessi alle direttive di politica comunitaria di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, per come delineata nel "V Programma politico e d'azione della comunita' europea a favore di uno sviluppo sostenibile" (Risoluzione del Consiglio 93/C 138/01 del 1o febbraio 1993); b) collaborazione alla preparazione dei rapporti semestrali ed annuali sullo stato di avanzamento fisico degli interventi, fornendo informazioni concernenti l'aspetto ambientale delle misure attuate; c) contributo, ai diversi livelli richiesti, alla definizione di indicatori ambientali qualitativi/quantitativi ed al monitoraggio dei dati necessari al fine della valutazione dell'incidenza degli interventi sullo stato dell'ambiente; d) coordinazione e collaborazione con tutte le realta' regionali, nazionali ed europee, parimenti operanti nell'ambito dei fondi strutturali. 3. Per l'adempimento delle proprie funzioni; attivita' e compiti, l'ARPACAL puo' definire accordi o convenzioni con aziende ed enti pubblici e privati, purche' tali attivita' non risultino incompatibili con l'esercizio di vigilanza ad essa affidata, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, o che abbiano precipua competenza in tali materie, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento e di telerilevamento e puo' confrontarsi con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'art. 26 al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Le tipologie e le modalita' di erogazione di prestazioni saranno definite dagli organismi di gestione e dal regolamento dell'ARPACAL. 4. Restano ai dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 8 del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 517, le funzioni relative a: a) igiene e sanita' pubblica: a1) igiene e prevenzione per la salute pubblica; a2) igiene edilizia; a3) medicina legale; a4) igiene delle strutture ad uso collettivo; a5) coordinamento di programmi e di prevenzione secondaria; a6) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano; b) attivita' veterinarie: b1) sanita' animale; b2) igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati; b3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; b4) controllo e profilassi delle zooinfestazioni rilevanti per la salute pubblica; c) prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: c1) tutela della salute dei lavoratori; c2) controlli impiantistici. 5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, i dipartimenti di prevenzione svolgono le relative attivita' laboratoristiche presso l'ARPACAL, con le modalita' di integrazione e coordinamento previste dall'art. 6, comma 4. Con le stesse modalita' si avvalgono dell'ARPACAL per i controlli impiantistici. 6. L'assessore regionale all'ambiente assicura la piu' ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente pubblicando annualmente i dati relativi all'anno precedente dell'attivita' dell'ARPACAL e delle autonomie locali.