Art. 7.
                    Funzioni, attivita' e compiti
    1.  L'ARPACAL  svolge  le  attivita'  e  i  compiti  di interesse
regionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
convertito  con  modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in
particolare provvede a:
      a) attivita'   di   accertamento   tecnico   e   di  controllo,
campionamenti,   misure,   analisi  di  laboratorio,  elaborazioni  e
valutazioni,  documentazioni  tecniche  connesse  all'esercizio delle
funzioni di protezione ambientale;
      b) svolgere  compiti  di  indagine  conoscitiva  in ordine alla
costituzione della mappa dei rischi della regione, da costruire entro
sei mesi dalla sua costituzione;
      c) fornire  il  necessario  supporto tecnico-scientifico per la
messa  in  sicurezza  e  bonifica per quei siti, macchine ed impianti
tecnologici   che   presentano   caratteristiche   di   pericolo,  in
particolare,  di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  17 maggio  1988,  n. 175 e successive modifiche ed
integrazioni;
      d) fornire  il  necessario  supporto  tecnico-scientifico  alla
Regione,  alle  province,  ai  comuni  ed  alle altre amministrazioni
pubbliche  finalizzato  all'elaborazione  di atti di pianificazione e
programmazione  e  di interventi destinati alla tutela ed al recupero
dell'ambiente;
      e) fornire  supporto  tecnico-scientifico  alla  Regione e agli
enti  locali,  nell'esercizio  delle  funzioni inerenti la promozione
dell'azione di risarcimento del danno ambientale;
      f) fornire   attivita'  di  supporto  tecnico-scientifico  alla
Regione  e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale;
per  il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la
promozione   delle   ricerche   e   della  diffusione  di  tecnologie
ecologicamente  compatibili,  di  prodotti  e sistemi di produzione a
ridotto impatto ambientale;
      g) collaborare,  con  le proprie strutture alle ricerche, studi
ed  indagini  nell'attivita'  di  prevenzione, riguardo la protezione
civile,  di cui all'art. 23, primo comma, legge regionale 10 febbraio
1997, n. 4;
      h) collaborare  con gli organi competenti per gli interventi di
protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, per gli aspetti
di competenza, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Regione
ai  sensi  dell'art. 23,  secondo  comma  legge regionale 10 febbraio
1997, n. 4.
      i) realizzare  specifiche  campagne  di controllo ambientale ed
elaborare  proposte  nell'ambito  delle  rispettive  competenze della
Regione,  province  e  comuni,  di  cui  agli  articoli 19-21 decreto
legislativo 22/1997, all'uopo promuovendo, con ciclicita' semestrale,
apposite conferenze di servizi, convocate dal presidente della giunta
regionale,  che  diano concreta applicazione ai dispositivi normativi
dell'art. 19, comma 2, dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo
22/1997,  nonche'  -  ove  l'apporto  dell'ARPACAL. venga richiesto -
rendere parere puramente consultivo circa l'art. 21, comma 3, decreto
legislativo 22/1997;
      l) confrontarsi  con  le  province al fine di esprimere proprio
parere  non  vincolante  riguardo  le proposte avanzate dai comuni ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 15, comma 1, lettera a), legge
142/1990;
      m) formulare  agli  enti  ed organi competenti i pareri tecnici
concernenti  interventi  per  la  tutela e il recupero dell'ambiente,
privilegiando   gli   aspetti  che  plusvalorizzino  le  connotazioni
socio-turistiche del territorio calabrese;
      n) elaborare  dati  ed  informazioni  di  interesse  ambientale
finalizzati   alla   prevenzione,   anche   mediante   programmi   di
divulgazione  e  formazione  tecnico-scientifica,  nonche' fornire il
necessario  supporto  alla  redazione  di  periodiche relazioni sullo
stato  dell'ambiente della Calabria, prevedendo, nei limiti dei costi
di gestione, l'attivazione di una banca dati;
      o) realizzare,  anche  in collaborazione con altri organismi ed
istituti  operanti  nel  settore, iniziative di ricerca applicata sui
fenomeni   dell'inquinamento   e   della   meteoclimatologia,   sulle
condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i
cittadini, sulla forma di tutela degli ecosistemi;
      p) garantire,  attraverso  le  proprie  strutture, l'esecuzione
delle  attivita'  analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione
in  materia  di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dalle
amministrazioni  pubbliche  per lo svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali;
      q) collaborare  con  i  competenti  organi per l'individuazione
delle discariche abusive esistenti nel territorio regionale;
      r) effettuare  l'attivita' di supporto tecnico-scientifico agli
organi  preposti  alla  valutazione ed alla prevenzione dei rischi di
incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive;
      s) effettuare  i  controlli ambientali delle attivita' connesse
all'uso  pacifico  dell'energia  nucleare  e in materia di protezione
delle radiazioni;
      t) fornire  il  supporto  tecnico  alle  attivita'  istruttorie
connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni
in materia ambientale;
      u) svolgere   attivita'   finalizzate   a  fornire  previsioni,
informazioni ed elaborazione meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
      v) svolgere   attivita'   di   studio,   ricerca   e  controllo
dell'ambiente marino e costiero;
      z) attuare  un'adeguata  tutela riguardo i rischi di radiazioni
ionizzanti  di  cui  al  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 230
contenente:  "Attuazione  direttive  Euratom  80/836; 84/467; 84/466;
89/618; 90/641; 92/3; in materia di radiazioni ionizzanti";
      aa)  favorire  iniziative di ecogestione in imprese pubbliche e
private  attraverso  accordi  di  programma  con  le  associazioni di
categoria  che rappresentano, al fine di promuovere comuni iniziative
di   analisi   degli   impatti   di   singoli   comparti  produttivi,
sperimentazioni  sia  a  livello  impiantistico  che organizzativo ed
attivita' di formazione.
    2.  Oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo,
in riferimento agli adempimenti ed al rispetto da parte della Regione
della normativa comunitaria inerente le procedure di programmazione e
gestione   dei   Fondi   strutturali,   l'ARPACAL  svolge  i  compiti
dell'autorita' regionale ambientale, inclusi i compiti di:
      a) collaborazione  con  i  responsabili  dei  sottoprogrammi in
tutte  le  fasi  tecnico-amministrative preventiva l'attuazione degli
interventi,  al  fine  di  garantire  la  rispondenza  ottimale degli
interventi  stessi  alle  direttive di politica comunitaria di tutela
dell'ambiente  e  di  promozione dello sviluppo sostenibile, per come
delineata  nel  "V  Programma  politico  e  d'azione  della comunita'
europea  a  favore  di  uno  sviluppo  sostenibile"  (Risoluzione del
Consiglio 93/C 138/01 del 1o febbraio 1993);
      b) collaborazione  alla preparazione dei rapporti semestrali ed
annuali  sullo stato di avanzamento fisico degli interventi, fornendo
informazioni concernenti l'aspetto ambientale delle misure attuate;
      c) contributo,  ai  diversi livelli richiesti, alla definizione
di  indicatori ambientali qualitativi/quantitativi ed al monitoraggio
dei  dati  necessari  al  fine della valutazione dell'incidenza degli
interventi sullo stato dell'ambiente;
      d) coordinazione   e   collaborazione   con  tutte  le  realta'
regionali,  nazionali  ed europee, parimenti operanti nell'ambito dei
fondi strutturali.
    3. Per l'adempimento delle proprie funzioni; attivita' e compiti,
l'ARPACAL  puo'  definire  accordi  o convenzioni con aziende ed enti
pubblici   e   privati,   purche'   tali   attivita'   non  risultino
incompatibili con l'esercizio di vigilanza ad essa affidata, operanti
nei  settori  suolo,  acque,  aria,  ambiente, o che abbiano precipua
competenza  in  tali  materie,  in particolare per quanto concerne la
raccolta  dei  dati  e  la  gestione  di  sistemi  informativi  e  di
rilevamento   e   di   telerilevamento   e   puo'   confrontarsi  con
l'Osservatorio  nazionale  sui rifiuti, di cui all'art. 26 al decreto
legislativo  5  febbraio  1997, n. 22. Le tipologie e le modalita' di
erogazione   di  prestazioni  saranno  definite  dagli  organismi  di
gestione e dal regolamento dell'ARPACAL.
    4.  Restano ai dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., ai sensi
dell'art. 7   del  decreto-legge  30  dicembre  1992,  n.  502,  come
sostituito  dall'art. 8 del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 517, le
funzioni relative a:
      a) igiene e sanita' pubblica:
        a1) igiene e prevenzione per la salute pubblica;
        a2) igiene edilizia;
        a3) medicina legale;
        a4) igiene delle strutture ad uso collettivo;
        a5) coordinamento di programmi e di prevenzione secondaria;
        a6) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per
il consumo umano;
       b) attivita' veterinarie:
        b1) sanita' animale;
        b2) igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati;
        b3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
        b4)  controllo  e  profilassi delle zooinfestazioni rilevanti
per la salute pubblica;
      c) prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro:
        c1) tutela della salute dei lavoratori;
        c2) controlli impiantistici.
    5.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, i
dipartimenti   di   prevenzione   svolgono   le   relative  attivita'
laboratoristiche presso l'ARPACAL, con le modalita' di integrazione e
coordinamento  previste dall'art. 6, comma 4. Con le stesse modalita'
si avvalgono dell'ARPACAL per i controlli impiantistici.
    6.  L'assessore  regionale  all'ambiente  assicura  la piu' ampia
informazione  ai  cittadini  sullo  stato  dell'ambiente  pubblicando
annualmente   i  dati  relativi  all'anno  precedente  dell'attivita'
dell'ARPACAL e delle autonomie locali.