Art. 14.
Ottimizzazione  qualitativa  dei  progetti  per  la costruzione delle
                     linee ed impianti elettrici
    l. La  Regione,  in conformita' con il disposto di cui al comma 2
dell'art. l,  si  prefigge  la  ottimizzazione  dei  progetti  per la
realizzazione  delle linee e degli impianti elettrici, nell'ambito ed
entro  i  limiti determinati con gli appositi atti statali a tal fine
adottati.
    2. Ai  fini  di  cui  al comma l, l'amministrazione competente al
rilascio  dell'autorizzazione  per  la  costruzione  e l'esercizio di
impianti  e  linee  elettriche  valuta  l'ottimizzazione del progetto
rispetto ai seguenti obiettivi di qualita':
      a) il   coordinamento   e   la   compatibilita'   delle  scelte
progettuali  relative  alle opere autorizzate ai sensi della presente
legge,  sia con le destinazioni urbanistiche in vigore che con quelle
derivanti  dai  progetti  di  piano,  adottati  ai  sensi della legge
regionale  n. 5/1995 e successive modificazioni, e con il complessivo
assetto   derivante   dagli   atti  di  pianificazione  territoriale,
ambientale e paesaggistica;
      b) la  mitigazione  dell'impatto visivo delle opere ed impianti
progettati,   nonche'   la   previsione   di   interventi   a  tutela
dell'avifauna;
      c) il  contenimento  e/o  la  riduzione  dei  livelli  di campo
elettrico,  magnetico,  ed  elettromagnetico,  nonche'  dei  relativi
livelli di esposizione della popolazione.
    3.  Le  direttive  regionali  di  cui  all'art. 4  definiscono le
istruzioni   tecniche  atte  a  consentire  il  raggiungimento  degli
obiettivi di cui ai commi l e 2.
    4.  L'ottimizzazione del progetto attiene sia alla localizzazione
del  tracciato,  che  alle caratteristiche tipologiche e tecnologiche
dell'opera, ai materiali ed ai colori dei singoli manufatti.
    5.  Per  i  progetti  sottoposti  a  V.I.A.  ai sensi della legge
regionale n. 79/1998, la valutazione dell'ottimizzazione comprende la
verifica  dell'esito positivo risultante dalla pronuncia di V.I.A., e
l'adempimento alle eventuali prescrizioni ivi contenute.