Art. 14. Ottimizzazione qualitativa dei progetti per la costruzione delle linee ed impianti elettrici l. La Regione, in conformita' con il disposto di cui al comma 2 dell'art. l, si prefigge la ottimizzazione dei progetti per la realizzazione delle linee e degli impianti elettrici, nell'ambito ed entro i limiti determinati con gli appositi atti statali a tal fine adottati. 2. Ai fini di cui al comma l, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti e linee elettriche valuta l'ottimizzazione del progetto rispetto ai seguenti obiettivi di qualita': a) il coordinamento e la compatibilita' delle scelte progettuali relative alle opere autorizzate ai sensi della presente legge, sia con le destinazioni urbanistiche in vigore che con quelle derivanti dai progetti di piano, adottati ai sensi della legge regionale n. 5/1995 e successive modificazioni, e con il complessivo assetto derivante dagli atti di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica; b) la mitigazione dell'impatto visivo delle opere ed impianti progettati, nonche' la previsione di interventi a tutela dell'avifauna; c) il contenimento e/o la riduzione dei livelli di campo elettrico, magnetico, ed elettromagnetico, nonche' dei relativi livelli di esposizione della popolazione. 3. Le direttive regionali di cui all'art. 4 definiscono le istruzioni tecniche atte a consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi l e 2. 4. L'ottimizzazione del progetto attiene sia alla localizzazione del tracciato, che alle caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell'opera, ai materiali ed ai colori dei singoli manufatti. 5. Per i progetti sottoposti a V.I.A. ai sensi della legge regionale n. 79/1998, la valutazione dell'ottimizzazione comprende la verifica dell'esito positivo risultante dalla pronuncia di V.I.A., e l'adempimento alle eventuali prescrizioni ivi contenute.