Art. 16. Valori di qualita' 1. Fatti salvi i limiti massimi di esposizione relativamente all'ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e magnetico, di cui al D.P.C.M. 23 aprile 1992 e di ogni altra disposizione statale in materia, nel rispetto del principio cautelativo della esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il valore di qualita al quale deve tendere l'ottimizzazione del progetto e' rappresentato dalla riduzione al minimo livello possibile dei casi di nuova esposizione, nell'ambito territoriale nel quale la nuova opera determina alterazioni al fondo naturale dei campi stessi. 2. Agli effetti di cui al comma 1, il valore di corrente elettrica da utilizzare nel calcolo del campo magnetico e' quello della corrente di esercizio dichiarata dal progettista, le metodologie di misura sono definite con le direttive regionali di cui all'art. 4. 3. I valori di qualita' di cui al comma 1 costituiscono l'indice di qualita' ambientale, in base al quale viene individuato l'ambito territoriale di interesse ai fini delle valutazioni dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione. Costituiscono altresi' il parametro di riferimento per la determinazione dei contenuti degli elaborati progettuali da allegarsi alla domanda di cui all'art. 5.