Art. 16.
                         Valori di qualita'
    1. Fatti  salvi  i  limiti  massimi  di esposizione relativamente
all'ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e magnetico, di
cui  al  D.P.C.M. 23 aprile 1992 e di ogni altra disposizione statale
in  materia, nel rispetto del principio cautelativo della esposizione
della  popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
il  valore  di  qualita  al  quale  deve tendere l'ottimizzazione del
progetto e' rappresentato dalla riduzione al minimo livello possibile
dei  casi di nuova esposizione, nell'ambito territoriale nel quale la
nuova opera determina alterazioni al fondo naturale dei campi stessi.
    2.  Agli  effetti  di  cui  al  comma  1,  il  valore di corrente
elettrica  da  utilizzare  nel  calcolo del campo magnetico e' quello
della   corrente   di   esercizio   dichiarata  dal  progettista,  le
metodologie di misura sono definite con le direttive regionali di cui
all'art. 4.
    3. I  valori di qualita' di cui al comma 1 costituiscono l'indice
di  qualita'  ambientale, in base al quale viene individuato l'ambito
territoriale  di  interesse  ai fini delle valutazioni dell'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione. Costituiscono altresi' il
parametro  di  riferimento  per la determinazione dei contenuti degli
elaborati progettuali da allegarsi alla domanda di cui all'art. 5.