Art. 10 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971 
 
    1. L'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1971, n.  1  (Legge
regionale sui  tributi  propri  della  Regione),  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                              «Art. 9. 
 
    1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni di coltivazione  di
miniere di minerali solidi e' determinata nella misura  del  300  per
cento del canone di concessione. 
    2. L'imposta sulle  concessioni  relative  ai  beni  del  demanio
marittimo e' determinata nella misura del 5 per cento del canone.». 
    2. L'art. 10 della legge regionale n. 1 del  1971  e'  sostituito
dal seguente: 
 
                              «Art. 10. 
 
    1. L'imposta regionale sulle concessioni  dei  beni  del  demanio
marittimo e' riscossa dai Comuni secondo le disposizioni dell'art.  9
della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di demanio  marittimo  e  di
zone di mare territoriale). 
    2. L'imposta  regionale  sulle  concessioni  di  coltivazione  di
miniere di minerali solidi e' riscossa direttamente dalla Regione con
le  stesse  scadenze  previste  per  il  versamento  del  canone   di
concessione.  Gli  enti  preposti  al  rilascio   delle   concessioni
trasmettono  alla  Regione  copia  dei  provvedimenti   inerenti   le
concessioni stesse.».