Art. 11 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge  regionale  19  agosto
1996, n. 31 (Disciplina del  tributo  speciale  per  il  deposito  in
discarica dei rifiuti solidi), e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Le violazioni dell'art. 3, commi  da  24  a  40,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549  (Misure  di  razionalizzazione  della
finanza  pubblica)  sono  constatate,   nell'ambito   delle   proprie
competenze, con processo verbale anche dalla Guardia di Finanza e dai
soggetti indicati all'art. 57 del codice di procedura penale,  a  cui
sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria,  i
quali sono  competenti  a  procedere,  di  propria  iniziativa  o  su
richiesta della Regione o  delle  Province,  all'acquisizione  ed  al
reperimento  degli   elementi   utili   ai   fini   dell'accertamento
dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni.».