Art. 11 Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996 1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le violazioni dell'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sono constatate, nell'ambito delle proprie competenze, con processo verbale anche dalla Guardia di Finanza e dai soggetti indicati all'art. 57 del codice di procedura penale, a cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, i quali sono competenti a procedere, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle Province, all'acquisizione ed al reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni.».