Art. 6 
 
                        Tassa automobilistica 
 
    1. Le norme statali e regionali vigenti  che  regolano  la  tassa
automobilistica continuano ad applicarsi per quanto non espressamente
disposto dal presente articolo. 
    2. In sede di  prima  immatricolazione  del  veicolo  si  presume
obbligato  al  pagamento  della  tassa  automobilistica  il  soggetto
intestatario della carta di circolazione.  La  medesima  disposizione
opera  nel  caso  di  omessa  trascrizione   al   pubblico   registro
automobilistico (PRA) dell'atto di  proprieta'  a  seguito  di  prima
immatricolazione del veicolo oppure a seguito di rivendita. 
    3.  Ai  fini  della  determinazione  dell'importo   delle   tasse
automobilistiche si deve tenere conto dei dati riportati sulla  carta
di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento. 
    4. Le  variazioni  di  dati  tecnici  apportati  sulla  carta  di
circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a  quello
in cui sono state annotate. 
    5. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica dovuta
in relazione alla massa rimorchiabile, prevista  dall'art.  6,  commi
22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge  23  dicembre  1999,  n.  488
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato. (Legge finanziaria 2000)), gli autoveicoli per trasporto
di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate. 
    6. Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 94 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice  della  strada),  ai
fini dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale
occorre  produrre  alla   struttura   regionale   competente   idonea
documentazione,  avente  data  certa,  attestante  l'inesistenza  del
presupposto giuridico per l'applicazione della tassa. 
    7. A far data dalla modifica  apportata  dall'art.  7,  comma  2,
della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni  per  lo  sviluppo  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia) all'art. 5  del  decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953
(Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni,  dalla
legge  28  febbraio  1983,  n.   53,   al   pagamento   della   tassa
automobilistica regionale sono tenuti,  in  regime  di  solidarieta',
coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con
patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria dal PRA per i veicoli in esso iscritti e dai registri  di
immatricolazione per i rimanenti veicoli. 
    8. In caso di  cessione  in  blocco  di  contratti  di  locazione
finanziaria a banche o a intermediari finanziari, ai sensi  dell'art.
58 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  (Testo  unico
delle leggi in materia bancaria e  creditizia),  riguardanti  veicoli
iscritti nei pubblici registri, il  cedente  o  il  cessionario  sono
tenuti  a  comunicare  alla  Regione,  entro  sessanta   giorni   dal
perfezionamento del contratto e comunque prima della notifica  di  un
atto di recupero della tassa automobilistica regionale, l'elenco  dei
veicoli compresi nella  cessione.  La  competenza  territoriale  alla
riscossione,   all'accertamento,   al    recupero,    ai    rimborsi,
all'applicazione delle  sanzioni  ed  il  contenzioso  amministrativo
relativo alle tasse automobilistiche e' in ogni caso  determinata  in
relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo
presso il  pubblico  registro  automobilistico.  In  caso  di  omessa
comunicazione e comunque prima della notifica di un atto di  recupero
della tassa automobilistica regionale, resta a carico del cedente,  a
cui favore il veicolo e' iscritto al PRA,  l'obbligo  tributario  del
pagamento della tassa automobilistica regionale. 
    9. Non costituisce titolo  per  l'interruzione  dell'obbligo  del
pagamento della  tassa  automobilistica  regionale  la  consegna  dei
veicoli alle imprese autorizzate o comunque  abilitate  al  commercio
degli  stessi  effettuata  mediante  procura  speciale  a  vendere  o
mediante fattura di vendita,  senza  l'avvenuta  presentazione  della
formalita' della  trascrizione  del  titolo  di  proprieta'  al  PRA.
Costituisce titolo  per  l'interruzione  dell'obbligo  del  pagamento
della  tassa  automobilistica  regionale  la  cessione  di  mezzi  di
trasporto effettuata nei confronti dei  contribuenti  che  ne  fanno,
professionalmente, regolare commercio secondo le modalita' in tema di
regime speciale per i rivenditori di beni  usati  indicate  dall'art.
36, comma 10, del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41  (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione
nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
marzo 1995, n. 85. 
    10. I veicoli intestati alla Regione sono esentati dal  pagamento
della tassa automobilistica regionale.