Art. 7 
 
     Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli 
 
    1.  Sono  esentati  dal  pagamento  della  tassa  automobilistica
regionale gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad
uso  professionale,  a  decorrere  dall'anno  in  cui  si  compie  il
trentesimo anno dalla loro  costruzione.  Salvo  prova  contraria,  i
veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di
prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. 
    2. Dal 1° gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli,  esclusi
quelli adibiti ad uso professionale, di anzianita' tra i  venti  e  i
trenta anni,  classificati  d'interesse  storico  o  collezionistico,
iscritti in uno dei registri  ASI,  Storico  Lancia,  Italiano  Fiat,
Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'art. 60  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992 e  dal  relativo  regolamento  attuativo,
sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai
fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione  attestante
la  data  di  costruzione  nonche'  le  caratteristiche  tecniche  e'
prodotta alla Regione. 
    3. Fino al 31 dicembre 2012 la determinazione  dell'Automobilclub
storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della  Federazione
motociclistica italiana (FMI), con cui sono individuati i veicoli  ed
i motoveicoli di anzianita' tra i venti  e  i  trenta  anni,  esclusi
quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico
e collezionistico, prevista dall'art. 63, comma  3,  della  legge  21
novembre 2000, n. 342 (Misure in  materia  fiscale),  e'  valida  per
ottenere  l'esenzione  dal  pagamento  della  tassa   automobilistica
regionale dalla data del suo rilascio. L'esonero dal pagamento  della
tassa automobilistica regionale, sorto in virtu' di tale  disciplina,
permane   anche   negli   anni   successivi   solo   nei    confronti
dell'intestatario del veicolo che ha richiesto all'ASI o alla FMI  il
rilascio della determinazione stessa. 
    4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso  di
utilizzazione sulla pubblica strada, ad  una  tassa  di  circolazione
forfettaria annua di € 25,82 per gli autoveicoli e di € 10,33  per  i
motoveicoli. Per la liquidazione,  la  riscossione  e  l'accertamento
della  predetta  tassa  si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica regionale,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39
(Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).  In  caso  di
omesso pagamento e' accertata la  violazione  del  mancato  pagamento
della  tassa  di  circolazione  con  contestuale  applicazione  della
sanzione  amministrativa  nella  misura  di  euro  300,00   per   gli
autoveicoli e nella misura di euro 150,00 per i motoveicoli,  con  le
procedure e le modalita' previste dal decreto legislativo 18 dicembre
1997,  n.  472  (Disposizioni  generali  in   materia   di   sanzioni
amministrative  per  le  violazioni  di  norme  tributarie,  a  norma
dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).