Art. 8 
 
               Sanzioni per omessa annotazione al PRA 
 
    1.  Qualora  non  si  provveda  ad  annotare  presso  il  PRA  la
proprieta' del veicolo, la radiazione o la perdita  di  possesso  del
veicolo, la struttura regionale competente contestera' la  violazione
una sola volta, con le modalita' previste dal decreto legislativo  n.
472 del 1997, e applichera' la sanzione pari al 30  per  cento  della
tassa prevista per il veicolo e dovuta per l'anno d'imposta a cui  si
riferisce la contestazione. 
    2. Nel  caso  in  cui  la  tassa  sia  stata  iscritta  a  ruolo,
unitamente  a  sanzioni  e  interessi,  rimane  dovuta  la   sanzione
amministrativa applicata per la prima annualita' contestata. 
    3. Per le sanzioni indicate ai commi 1 e  2  non  si  applica  la
definizione agevolata prevista dall'art. 17, comma 2, e dall'art. 16,
comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997.