Art. 8 Sanzioni per omessa annotazione al PRA 1. Qualora non si provveda ad annotare presso il PRA la proprieta' del veicolo, la radiazione o la perdita di possesso del veicolo, la struttura regionale competente contestera' la violazione una sola volta, con le modalita' previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997, e applichera' la sanzione pari al 30 per cento della tassa prevista per il veicolo e dovuta per l'anno d'imposta a cui si riferisce la contestazione. 2. Nel caso in cui la tassa sia stata iscritta a ruolo, unitamente a sanzioni e interessi, rimane dovuta la sanzione amministrativa applicata per la prima annualita' contestata. 3. Per le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 non si applica la definizione agevolata prevista dall'art. 17, comma 2, e dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997.