Art. 10 Funzioni dei liberi Consorzi e delle Citta' metropolitane 1. Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle Citta' metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali. 2. I liberi Consorzi e le Citta' metropolitane esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico.