Art. 10 
 
      Funzioni dei liberi Consorzi e delle Citta' metropolitane 
 
  1. Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo  2  sono
ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle  Citta'
metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali. 
  2. I liberi Consorzi e le Citta' metropolitane esercitano  funzioni
di  coordinamento,  pianificazione,  programmazione  e  controllo  in
materia  territoriale,  ambientale,  di  trasporti  e   di   sviluppo
economico.