Art. 8 
 
                  Organi delle Citta' metropolitane 
 
  1. Sono organi delle Citta' metropolitane: 
  a) la Conferenza metropolitana, composta  dai  sindaci  dei  comuni
compresi nella Citta' metropolitana; 
  b) il Sindaco metropolitano; 
  c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana. 
  2. Gli organi delle Citta' metropolitane  sono  organi  di  secondo
livello.  La  cessazione  dalla  carica  ricoperta  nel   comune   di
appartenenza comporta la  cessazione  dalla  carica  ricoperta  nella
Citta' metropolitana. 
  3. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono disciplinate
le modalita' di elezione del Sindaco  metropolitano  e  della  Giunta
metropolitana  nonche'  il  numero  dei  componenti   della   stessa,
stabilito  in  rapporto  alla  popolazione  dei  comuni  compresi  in
ciascuna Citta' metropolitana. 
  4.  Il  Sindaco  metropolitano,  i  componenti   della   Conferenza
metropolitana e della Giunta metropolitana esercitano  le  rispettive
funzioni a titolo gratuito.