Art. 8 Organi delle Citta' metropolitane 1. Sono organi delle Citta' metropolitane: a) la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Citta' metropolitana; b) il Sindaco metropolitano; c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana. 2. Gli organi delle Citta' metropolitane sono organi di secondo livello. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Citta' metropolitana. 3. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono disciplinate le modalita' di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana nonche' il numero dei componenti della stessa, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni compresi in ciascuna Citta' metropolitana. 4. Il Sindaco metropolitano, i componenti della Conferenza metropolitana e della Giunta metropolitana esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.