Art. 9 
 
    Norme per il distacco e l'adesione alle Citta' metropolitane 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane, con  deliberazione
del  consiglio  comunale  adottata   a   maggioranza   assoluta   dei
componenti,  possono  distaccarsi  dalla  Citta'  metropolitana   per
aderire al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che  esista
la continuita' territoriale. I comuni compresi nel  libero  Consorzio
di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale  adottata  a
maggioranza di due terzi  dei  componenti,  possono  distaccarsi  dal
libero Consorzio di appartenenza per  aderire  alla  relativa  Citta'
metropolitana, a condizione che esista la continuita' territoriale. 
  2. La delibera del consiglio comunale e' trasmessa  all'Assessorato
regionale delle autonomie locali e della  funzione  pubblica  per  la
verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente  legge.
Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato  forma
un elenco che e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
siciliana e nel sito istituzionale. 
  3. Il disegno di legge di cui al comma 6 dell'articolo 2  individua
i territori  delle  Citta'  metropolitane,  prevedendo  le  eventuali
modifiche    territoriali    conseguenti    all'applicazione    delle
disposizioni della presente legge.