Art. 9 Norme per il distacco e l'adesione alle Citta' metropolitane 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla Citta' metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che esista la continuita' territoriale. I comuni compresi nel libero Consorzio di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Citta' metropolitana, a condizione che esista la continuita' territoriale. 2. La delibera del consiglio comunale e' trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale. 3. Il disegno di legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 individua i territori delle Citta' metropolitane, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge.