Art. 10 
 
                    Integrazione socio-sanitaria 
 
  1. In attuazione di  quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma  3,
lettera f), della legge regionale 14 aprile 2009, n.  5,  la  Regione
rende appropriata  ed  omogenea  in  tutto  il  territorio  regionale
l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie rientranti nei  livelli
essenziali di assistenza,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  29  novembre  2001,  allegato  1.  C  "Area
integrazione sociosanitaria" e successive modifiche ed integrazioni. 
  2. Il finanziamento delle prestazioni di cui al comma  1  grava  in
quota parte sul Fondo sanitario regionale nonche' su eventuali  altre
fonti di finanziamento regionali  e  comunitarie  e  sugli  eventuali
co-obbligati  per  legge,  secondo  i  criteri  di  compartecipazione
definiti dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29
novembre 2001, allegato 1. C "Area  integrazione  socio-sanitaria"  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  3.  Per  le  finalita'   di   cui   al   comma   1,   con   decreto
interassessoriale, da  adottarsi  entro  120  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previo   parere   delle
competenti  Commissioni  legislative  e  della  Commissione  bilancio
dell'Assemblea regionale  siciliana,  l'Assessore  regionale  per  la
salute e l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche  sociali
ed il lavoro, disciplinano le modalita'  per  la  definizione  di  un
sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano  prestazioni
socio-sanitarie, la determinazione  delle  risorse  da  corrispondere
rispettivamente   per   la   quota   sanitaria   e   per   la   quota
socio-assistenziale, nonche' le modalita' di monitoraggio e controllo
delle strutture.