Art. 10 Integrazione socio-sanitaria 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, la Regione rende appropriata ed omogenea in tutto il territorio regionale l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, allegato 1. C "Area integrazione sociosanitaria" e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il finanziamento delle prestazioni di cui al comma 1 grava in quota parte sul Fondo sanitario regionale nonche' su eventuali altre fonti di finanziamento regionali e comunitarie e sugli eventuali co-obbligati per legge, secondo i criteri di compartecipazione definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, allegato 1. C "Area integrazione socio-sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto interassessoriale, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni legislative e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assessore regionale per la salute e l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, disciplinano le modalita' per la definizione di un sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie, la determinazione delle risorse da corrispondere rispettivamente per la quota sanitaria e per la quota socio-assistenziale, nonche' le modalita' di monitoraggio e controllo delle strutture.