Art. 7 Soppressione Comitati, Commissioni, Consigli, Collegi operanti all'interno dell'Amministrazione regionale 1. In attuazione dei principi di contenimento della spesa pubblica, i Comitati, le Commissioni, i Consigli, i Collegi comunque denominati operanti all'interno dell'Amministrazione regionale, la cui istituzione e' prevista da leggi, regolamenti, decreti o altro provvedimento, verranno soppressi secondo le procedure di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. 2. La Giunta regionale, entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, indica i criteri e le modalita' per l'individuazione degli organismi ritenuti non indispensabili. 3. Entro il termine improrogabile di ulteriori 15 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al precedente comma, ciascun Assessore regionale trasmette alla Segreteria generale della Presidenza della Regione un elenco ricognitivo completo degli organi collegiali di cui al comma 1, prevedendo contestualmente, all'individuazione degli organismi per i quali si propone la soppressione o la riduzione o eliminazione dei relativi costi. 4. Entro il termine di 30 giorni dal compimento degli adempimenti di cui al comma 3, la Giunta regionale approva e trasmette all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico sulla soppressione degli organismi ritenuti non indispensabili e delle relative norme istitutive.