Art. 7 
Soppressione  Comitati,  Commissioni,  Consigli,   Collegi   operanti
  all'interno dell'Amministrazione regionale 
  1. In attuazione dei principi di contenimento della spesa pubblica,
i Comitati, le Commissioni, i Consigli, i Collegi comunque denominati
operanti   all'interno   dell'Amministrazione   regionale,   la   cui
istituzione e'  prevista  da  leggi,  regolamenti,  decreti  o  altro
provvedimento, verranno soppressi secondo  le  procedure  di  cui  ai
successivi commi 2, 3 e 4. 
  2. La Giunta regionale, entro il termine di 15 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,  con  propria  deliberazione,
indica i criteri e le modalita' per l'individuazione degli  organismi
ritenuti non indispensabili. 
  3.  Entro  il  termine  improrogabile  di   ulteriori   15   giorni
dall'adozione della deliberazione di cui al precedente comma, ciascun
Assessore  regionale  trasmette  alla   Segreteria   generale   della
Presidenza della Regione un elenco ricognitivo completo degli  organi
collegiali  di  cui   al   comma   1,   prevedendo   contestualmente,
all'individuazione  degli  organismi  per  i  quali  si  propone   la
soppressione o la riduzione o eliminazione dei relativi costi. 
  4. Entro il termine di 30 giorni dal compimento  degli  adempimenti
di  cui  al  comma  3,  la  Giunta  regionale  approva  e   trasmette
all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge  organico
sulla soppressione degli  organismi  ritenuti  non  indispensabili  e
delle relative norme istitutive.