Art. 8 
 
         Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per  gli  enti  e
gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale  30  aprile
1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni,  nonche'  per  le
societa' a partecipazione totale o maggioritaria  della  Regione,  di
erogare  trattamenti  di  previdenza  e  quiescenza   integrativi   o
sostitutivi (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) in assenza di una espressa
previsione  legislativa  regionale  e/o  statale  che  ne   definisca
l'ambito di applicazione, i  presupposti,  l'entita'  e  la  relativa
copertura a carico dei rispettivi bilanci. 
  2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto).