Art. 9 
 
               Norme di risparmi nel settore sanitario 
 
  1. Per le finalita' dell'articolo 8 del  decreto  legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89 e dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13,
per l'anno 2014 la Regione e' autorizzata a ridurre  dell'importo  di
25.000 migliaia di euro,  il  finanziamento  della  compartecipazione
regionale agli obiettivi del Piano sanitario  nazionale  rispetto  ai
criteri  ordinariamente  previsti  in  sede  di   intesa   ai   sensi
del-l'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  2. Per quanto disposto al comma 1, ed al  fine  della  salvaguardia
dell'equilibrio di bilancio sanitario, per l'anno 2014 gli  enti  del
settore sanitario, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66 e dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno
2014, n. 13, sono tenuti a conseguire risparmi di spesa non inferiori
all'importo di cui al comma 1. 
  3. Per l'anno 2015, fermo restando  quanto  disposto  al  comma  80
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e  successive
modifiche ed integrazioni, il gettito derivante  dalle  maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  e
dell'addizionale regionale all'IRPEF deve garantire, sino all'importo
massimo di 25.000 migliaia di euro, il ripristino  del  finanziamento
della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano  sanitario
nazionale, relativo all'anno 2014, qualora venga accertato un  minore
risparmio di spesa di cui al comma precedente. 
  4. La misura dell'eventuale minore risparmio di  spesa  di  cui  al
comma 3 e' accertata  dai  competenti  Tavoli  tecnici  di  cui  agli
articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n.
83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.