Art. 9 Norme di risparmi nel settore sanitario 1. Per le finalita' dell'articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, per l'anno 2014 la Regione e' autorizzata a ridurre dell'importo di 25.000 migliaia di euro, il finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale rispetto ai criteri ordinariamente previsti in sede di intesa ai sensi del-l'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Per quanto disposto al comma 1, ed al fine della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio sanitario, per l'anno 2014 gli enti del settore sanitario, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, sono tenuti a conseguire risparmi di spesa non inferiori all'importo di cui al comma 1. 3. Per l'anno 2015, fermo restando quanto disposto al comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, il gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF deve garantire, sino all'importo massimo di 25.000 migliaia di euro, il ripristino del finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, relativo all'anno 2014, qualora venga accertato un minore risparmio di spesa di cui al comma precedente. 4. La misura dell'eventuale minore risparmio di spesa di cui al comma 3 e' accertata dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.