Art. 4 
 
      Modifiche all'art. 1-ter della legge regionale n. 52/2006 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 1-ter della legge regionale 2 novembre
2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa  automobilistica
regionale) e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Sono esentati dal  pagamento  della  tassa  automobilistica
regionale, per tre  annualita',  gli  autoveicoli  appartenenti  alle
categorie  M1  ed  N1  su  cui  viene  installato   un   sistema   di
alimentazione a GPL o metano. L'esenzione opera a condizione che: 
  a) l'installazione del sistema sia effettuata dal 1°  gennaio  2015
al 31 dicembre 2015; 
  b) il collaudo del sistema  sia  effettuato  entro  il  31  gennaio
2016.». 
  2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 1-ter  della  legge  regionale  n.
52/2006 e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. Le tre annualita' di cui al comma 2-bis decorrono: 
  a) dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene
il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato oltre la scadenza del
termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica; 
  b) dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo, qualora  il
medesimo sia effettuato entro la scadenza del termine  ordinario  per
il pagamento della tassa automobilistica.».