Art. 4 Modifiche all'art. 1-ter della legge regionale n. 52/2006 1. Dopo il comma 2 dell'art. 1-ter della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale) e' aggiunto il seguente: «2-bis. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per tre annualita', gli autoveicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o metano. L'esenzione opera a condizione che: a) l'installazione del sistema sia effettuata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; b) il collaudo del sistema sia effettuato entro il 31 gennaio 2016.». 2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 1-ter della legge regionale n. 52/2006 e' aggiunto il seguente: «2-ter. Le tre annualita' di cui al comma 2-bis decorrono: a) dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato oltre la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica; b) dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica.».