Art. 3 
 
              Caratteristiche delle strutture ricettive 
 
  1. Le strutture ricettive garantiscono: 
    a) la gestione unitaria dei  servizi  di  pernottamento,  secondo
quanto previsto dalle disposizioni attuative; 
    b) l'offerta libera e indifferenziata al pubblico,  salvo  quanto
diversamente disposto dalla presente legge. 
  2. Per gli  edifici  esistenti  di  interesse  storico,  culturale,
architettonico  i  comuni  possono  prevedere  deroghe  ai  requisiti
igienico sanitari previsti nelle disposizioni attuative relative alle
strutture ricettive di cui al  Titolo  IV  qualora  la  conformazione
strutturale e architettonica dell'organismo  edilizio  non  consenta,
senza  alterazioni,  il  raggiungimento  delle  soglie   dimensionali
fissate dalle disposizioni attuative medesime.