Art. 3 Caratteristiche delle strutture ricettive 1. Le strutture ricettive garantiscono: a) la gestione unitaria dei servizi di pernottamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative; b) l'offerta libera e indifferenziata al pubblico, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge. 2. Per gli edifici esistenti di interesse storico, culturale, architettonico i comuni possono prevedere deroghe ai requisiti igienico sanitari previsti nelle disposizioni attuative relative alle strutture ricettive di cui al Titolo IV qualora la conformazione strutturale e architettonica dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate dalle disposizioni attuative medesime.