Art. 4 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge, si intende: 
    a)  per  «titolare»  il  soggetto   autorizzato   alla   gestione
dell'attivita' ricettiva; 
    b) per «occupazione  delle  piazzole  delle  strutture  ricettive
all'aria aperta» la superficie coperta con  gli  allestimenti  tipici
dei campeggi, dei  villaggi  turistici  e  dei  parchi  per  vacanza,
comprese le proiezioni degli eventuali sbalzi delle coperture,  fatte
salve le deroghe previste nelle specifiche disposizioni attuative.