Art. 4 Misure di sostegno alle famiglie 1. L'assistenza alle persone con disabilita' e il sostegno alle loro famiglie iniziano il prima possibile e si basano sulla valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilita' individuali. 2. La Provincia promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione, accompagnamento e consulenza, nonche' di auto mutuo aiuto per i futuri genitori e le famiglie. 3. La Provincia sostiene la consulenza e l'accompagnamento delle persone con disabilita' per promuovere il loro diritto di determinare autonomamente la propria vita sessuale, di costituire una famiglia propria ed esercitare la genitorialita'. 4. La Provincia promuove: a) prestazioni e servizi domiciliari per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie ed interventi pedagogici precoci per bambini e bambine con disabilita'; b) servizi di sollievo in forma di ammissioni temporanee e nei fine settimana, nonche' di accoglienza in famiglie affidatarie; c) l'accoglienza presso i servizi residenziali e semiresidenziali per minori, in caso di situazioni che rechino pregiudizio al benessere del o della minore; d) offerte di assistenza ed accompagnamento rispondenti alle esigenze individuali dei bambini e delle bambine con disabilita', nonche' delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8; e) offerte ricreative per tutta la famiglia; f) formazione e aggiornamento continui sul tema dell'inclusione, rivolti a tutti coloro che offrono consulenza ed accompagnamento alle famiglie; g) misure per favorire, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, la conciliabilita' tra famiglia e lavoro e il reinserimento nel mondo del lavoro, tenendo conto delle particolari esigenze di coloro che curano ed assistono familiari con disabilita'.