Art. 4 
 
                  Misure di sostegno alle famiglie 
 
  1. L'assistenza alle persone con disabilita'  e  il  sostegno  alle
loro  famiglie  iniziano  il  prima  possibile  e  si  basano   sulla
valutazione  multidisciplinare   dei   bisogni   e   delle   abilita'
individuali. 
  2.  La  Provincia   promuove   iniziative   di   sensibilizzazione,
informazione, formazione, accompagnamento e  consulenza,  nonche'  di
auto mutuo aiuto per i futuri genitori e le famiglie. 
  3. La Provincia sostiene la consulenza  e  l'accompagnamento  delle
persone con disabilita' per promuovere il loro diritto di determinare
autonomamente la propria vita sessuale, di  costituire  una  famiglia
propria ed esercitare la genitorialita'. 
  4. La Provincia promuove: 
    a)  prestazioni  e  servizi  domiciliari  per   il   sostegno   e
l'accompagnamento delle famiglie ed interventi pedagogici precoci per
bambini e bambine con disabilita'; 
    b) servizi di sollievo in forma di ammissioni  temporanee  e  nei
fine settimana, nonche' di accoglienza in famiglie affidatarie; 
    c) l'accoglienza presso i servizi residenziali e semiresidenziali
per  minori,  in  caso  di  situazioni  che  rechino  pregiudizio  al
benessere del o della minore; 
    d) offerte di  assistenza  ed  accompagnamento  rispondenti  alle
esigenze individuali dei bambini e  delle  bambine  con  disabilita',
nonche' delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo  10  della  legge
provinciale 17 maggio 2013, n. 8; 
    e) offerte ricreative per tutta la famiglia; 
    f) formazione e aggiornamento continui sul tema  dell'inclusione,
rivolti a tutti coloro che offrono consulenza ed accompagnamento alle
famiglie; 
    g) misure per favorire, ai  sensi  dell'articolo  8  della  legge
provinciale 17 maggio 2013, n. 8, la conciliabilita' tra  famiglia  e
lavoro e il reinserimento nel mondo del lavoro, tenendo  conto  delle
particolari esigenze di coloro che curano ed assistono familiari  con
disabilita'.