Art. 5 
Modifica della legge  provinciale  17  maggio  2013,  n.  8,  recante
  "Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige" 
  1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge  provinciale  17  maggio
2013, n. 8, e' cosi' sostituito: 
  "2. Per consentire l'accoglienza dei bambini e  delle  bambine  con
disabilita' nei servizi  di  cui  agli  articoli  14,  15  e  16,  la
Provincia  garantisce  il  finanziamento  del  necessario   personale
qualificato ed una sua formazione ed aggiornamento continui sul  tema
dell'inclusione. I compiti e  le  procedure  per  una  collaborazione
partecipativa sono regolamentati ai sensi dell'articolo 7,  comma  2,
della legge  provinciale  sulla  partecipazione  e  inclusione  delle
persone con disabilita'.".