Art. 5 
 
                       Concertazione regionale 
 
  1. Quando consultata dalla Giunta regionale ai sensi della presente
legge, la CRT opera in composizione allargata a tutti  gli  assessori
regionali coinvolti. Alle sedute della CRT partecipano rappresentanti
delle  organizzazioni  piu'  rappresentative  a   livello   regionale
competenti negli ambiti sociale e sanitario.