Art. 18 Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), e' inserito il seguente: "1-bis. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 14, paragrafo 1, n. 6 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e 18, comma l, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), gli operatori concorrenti non possono partecipare alle commissioni esaminatrici nominate ai sensi del comma 4.''. 2. Al comma l dell'art. 13 della 1.r. 1/2003, le parole: "e all'art. 12, comma l," sono soppresse.