Art. 18 
 
      Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della  legge  regionale  21  gennaio
2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di  guida  turistica,
di accompagnatore turistico, di guida escursionistica  naturalistica,
di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain  bike.
Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre
1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33
e 7 marzo 1997, n. 7), e' inserito il seguente: 
  "1-bis.  In  conformita'  a  quanto  previsto  dagli  articoli  14,
paragrafo 1, n. 6 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del  12  dicembre  2006,  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno, e 18, comma l,  del  decreto  legislativo  26  marzo
2010, n. 59  (Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai
servizi nel mercato interno), gli operatori concorrenti  non  possono
partecipare alle commissioni esaminatrici nominate ai sensi del comma
4.''. 
  2. Al comma l  dell'art.  13  della  1.r.  1/2003,  le  parole:  "e
all'art. 12, comma l," sono soppresse.