Art. 4 
 
                 Bilancio di previsione finanziario 
 
  1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta
al Consiglio regionale  il  disegno  di  legge  di  approvazione  del
bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite  a
un orizzonte temporale triennale. 
  2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge  di
cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il  termine  previsto
dal decreto legislativo 118/2011. 
  3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio
previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo  118/2011
che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria.