Art. 2 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1. La Regione, fatto  salvo  quanto  diversamente  stabilito  dalla
normativa regionale, esercita tutte le  funzioni  amministrative,  di
pianificazione,  di  programmazione,  di  indirizzo  e  controllo  in
materia di difesa del suolo, non riservate dalla normativa  nazionale
allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia,  ed  in
particolare le seguenti: 
    a) approvazione, con deliberazione della  Giunta  regionale,  del
documento operativo per la difesa del suolo di cui all'art. 3; 
    b) classificazione delle opere idrauliche con deliberazione della
Giunta regionale; 
    c) approvazione, con atto del dirigente della struttura regionale
competente alla realizzazione delle opere, del progetto  delle  nuove
opere idrauliche di competenza della Regione, nonche' delle modifiche
di quelle esistenti. L'approvazione  consiste  nella  verifica  della
conformita' del progetto delle opere di cui  alla  presente  lettera,
alla normativa tecnica di riferimento inerente alla  funzionalita'  e
all'efficienza   dell'opera   e   ricomprende   ogni    altro    atto
autorizzatorio, parere, nulla osta, omologazione e  atti  di  assenso
comunque  denominati  previsti  dalla  normativa  vigente,   compresa
l'autorizzazione o la  verifica  sotto  il  profilo  della  sicurezza
sismica di cui alla normativa di riferimento; 
    d) omologazione, con atto del dirigente della struttura regionale
territorialmente  competente,  dei   progetti   delle   nuove   opere
idrauliche di qualunque categoria e di bonifica  realizzate  da  enti
diversi dalla Regione, nonche' delle modifiche di  quelle  esistenti.
Ai fini della presente legge, l'omologazione consiste nella  verifica
della conformita' del progetto  delle  opere  di  cui  alla  presente
lettera  alla  normativa   tecnica   di   riferimento   inerente   la
funzionalita' e l'efficienza dell'opera e ricomprende ogni altro atto
autorizzatorio,  parere,  nulla  osta  e  atti  di  assenso  comunque
denominati    previsti    dalla    normativa    vigente,     compresa
l'autorizzazione o la  verifica  sotto  il  profilo  della  sicurezza
sismica di cui alla normativa di riferimento; 
    e) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e
terza categoria e di opere idrogeologiche fatto salvo quanto previsto
all'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 dicembre  2012,  n.  79
(Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche  alla
legge regionale  n.  69/2008  e  alla  legge  regionale  n.  91/1998.
Abrogazione della legge regionale n. 34/1994); 
    f) manutenzione e gestione  delle  opere  idrauliche  di  seconda
categoria nonche' delle opere idrogeologiche ad eccezione delle opere
di cui all'art. 3, comma 3, lettere b)  e  c)  e  delle  altre  opere
finalizzate  alla  sicurezza  delle  infrastrutture  lineari  non  di
competenza della Regione; 
    g) compiti di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di  legge  intorno  alle
opere idrauliche delle  diverse  categorie),  su  tutto  il  reticolo
idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2,
lettera e), della legge regionale  n.  79/2012,  nonche'  compiti  di
pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda, terza,
quarta e quinta categoria e su tutto il  reticolo  idrografico  e  di
gestione, nonche' compiti di pronto intervento idraulico sulle  opere
idrauliche di seconda categoria e su tutto il reticolo idrografico  e
di gestione individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2,  lettera  e),
della legge regionale  n.  79/2012,  ivi  comprese  l'imposizione  di
limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o  intervento
anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in
grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; 
    h) servizio di vigilanza e di piena di cui  al  regio  decreto  9
dicembre  1937,  n.  2669  (Regolamento  sulla  tutela  delle   opere
idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle  opere  di  bonifica),  sulle
opere idrauliche di seconda categoria,  che  insistono  sul  reticolo
idrografico individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2,  lettera  e),
della legge regionale n. 79/2012, da effettuare in coordinamento  con
le funzioni di presidio territoriale idraulico svolte ai sensi  della
normativa in materia di protezione civile; 
    i) rilascio delle autorizzazioni e dei  pareri  di  cui  al  r.d.
523/1904; 
    l) rilascio delle concessioni di estrazione di materiale  litoide
dai corsi d'acqua; 
    m) funzioni relative alla  costruzione  e  alla  vigilanza  degli
sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri
di altezza o capacita' d'invaso fino a 1 milione di metri cubi; 
    n) gestione del demanio idrico, ivi compreso  il  rilascio  delle
concessioni o per l'utilizzo dello stesso; 
    o) determinazione, con deliberazione della Giunta regionale,  dei
canoni di concessione per le aree  appartenenti  al  demanio  idrico,
incluse quelle prospicienti  le  vie  navigabili,  nel  rispetto  dei
criteri di cui all'art. 5, nonche' dei relativi  oneri  istruttori  e
introiti dei relativi proventi; 
    p) delimitazione, con deliberazione della Giunta regionale, degli
abitati da consolidare; 
    q) realizzazione delle opere di consolidamento degli  abitati  da
consolidare; 
    r) monitoraggio idrogeologico ed idraulico; 
    s) individuazione, con deliberazione del Consiglio regionale, del
reticolo idrografico di cui all'art. 54 del  decreto  legislativo  n.
152/2006 e del reticolo di gestione  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
lettera a), della legge regionale n. 79/2012; 
    t) analisi e valutazione, nel rispetto e in conformita' agli atti
di  pianificazione  nazionale  e   regionale,   della   pericolosita'
idraulica ed idrogeologica del territorio. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1,  lettere  e),
f), g) e h), la Regione puo' avvalersi dei consorzi  di  bonifica  di
cui alla legge regionale  n.  79/2012  ricadenti  nel  territorio  di
riferimento, previa stipula di apposita convenzione.