Art. 2 Funzioni della Regione 1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare le seguenti: a) approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'art. 3; b) classificazione delle opere idrauliche con deliberazione della Giunta regionale; c) approvazione, con atto del dirigente della struttura regionale competente alla realizzazione delle opere, del progetto delle nuove opere idrauliche di competenza della Regione, nonche' delle modifiche di quelle esistenti. L'approvazione consiste nella verifica della conformita' del progetto delle opere di cui alla presente lettera, alla normativa tecnica di riferimento inerente alla funzionalita' e all'efficienza dell'opera e ricomprende ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento; d) omologazione, con atto del dirigente della struttura regionale territorialmente competente, dei progetti delle nuove opere idrauliche di qualunque categoria e di bonifica realizzate da enti diversi dalla Regione, nonche' delle modifiche di quelle esistenti. Ai fini della presente legge, l'omologazione consiste nella verifica della conformita' del progetto delle opere di cui alla presente lettera alla normativa tecnica di riferimento inerente la funzionalita' e l'efficienza dell'opera e ricomprende ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento; e) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994); f) manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria nonche' delle opere idrogeologiche ad eccezione delle opere di cui all'art. 3, comma 3, lettere b) e c) e delle altre opere finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture lineari non di competenza della Regione; g) compiti di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 79/2012, nonche' compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione, nonche' compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 79/2012, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; h) servizio di vigilanza e di piena di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), sulle opere idrauliche di seconda categoria, che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 79/2012, da effettuare in coordinamento con le funzioni di presidio territoriale idraulico svolte ai sensi della normativa in materia di protezione civile; i) rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al r.d. 523/1904; l) rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; m) funzioni relative alla costruzione e alla vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacita' d'invaso fino a 1 milione di metri cubi; n) gestione del demanio idrico, ivi compreso il rilascio delle concessioni o per l'utilizzo dello stesso; o) determinazione, con deliberazione della Giunta regionale, dei canoni di concessione per le aree appartenenti al demanio idrico, incluse quelle prospicienti le vie navigabili, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5, nonche' dei relativi oneri istruttori e introiti dei relativi proventi; p) delimitazione, con deliberazione della Giunta regionale, degli abitati da consolidare; q) realizzazione delle opere di consolidamento degli abitati da consolidare; r) monitoraggio idrogeologico ed idraulico; s) individuazione, con deliberazione del Consiglio regionale, del reticolo idrografico di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 152/2006 e del reticolo di gestione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 79/2012; t) analisi e valutazione, nel rispetto e in conformita' agli atti di pianificazione nazionale e regionale, della pericolosita' idraulica ed idrogeologica del territorio. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), la Regione puo' avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione.