Art. 5 
 
                      Regolamenti e linee guida 
 
  1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu'  regolamenti  disciplina,
in particolare: 
    a) le modalita' di rilascio delle concessioni per l'utilizzo  del
demanio idrico e delle relative aree nonche'  la  specificazione  dei
criteri per la determinazione dei relativi canoni; 
    b) le modalita' per il rilascio delle concessioni  di  estrazione
del materiale  litoide  dai  corsi  d'acqua  e  l'individuazione  dei
criteri per la determinazione dei relativi canoni; 
    c) la durata delle concessioni in relazione ai diversi usi; 
    d) l'entita' delle garanzie finanziarie ed eventuali cauzioni  da
presentare, ove necessarie per la salvaguardia del bene demaniale; 
    e)  lo  svolgimento  delle  attivita'  idrauliche,   di   polizia
idraulica, polizia delle acque, regimazione delle acque, del servizio
di piena e di pronto intervento; 
    f) lo svolgimento delle attivita' di  vigilanza  sulle  opere  di
seconda categoria; 
    g) forme  di  coordinamento  e  di  snellimento  procedurale  per
l'acquisizione dei pareri, nulla osta, omologazione e atti di assenso
comunque denominati necessari  per  il  rilascio,  il  rinnovo  e  la
modifica del titolo concessorio o autorizzatorio nonche' nei casi  di
progetti  di  opere  assoggettati  alle  procedure  di  verifica   di
assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (VIA), di VIA e
di valutazione di incidenza; 
    h) forme di coordinamento per l'acquisizione di piu'  concessioni
o autorizzazioni insistenti sulla medesima area o opera. 
  2. Ai fini della determinazione dei canoni delle concessioni  delle
aree appartenenti al demanio idrico, di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera m), la Giunta regionale, nell'ambito dei regolamenti  di  cui
al comma 1, tiene conto dei seguenti criteri: 
    a) grado di sviluppo territoriale esistente; 
    b) funzione produttiva o turistica delle aree; 
    c) accessibilita', caratteristiche delle attrezzature e  qualita'
dei servizi, redditivita' presunta del bene concesso e dell'attivita'
svolta; 
    d) qualita' ambientale; 
    e) tipo di utilizzo; 
    f) estensione del bene occupato; 
    g) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico. 
  3. La Giunta regionale  approva,  con  deliberazione,  linee  guida
contenenti  indirizzi  operativi   per   l'uniforme   esercizio   sul
territorio regionale delle funzioni amministrative  della  Regione  e
dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo.