Art. 6 
 
       Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico 
 
  1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente
legge, la Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 5,
comma 2, stabilisce con deliberazione: 
    a) l'ammontare del  canone  di  concessione  per  l'utilizzo  del
demanio idrico e delle relative aree, da corrispondere annualmente; 
    b) la decorrenza dei canoni di cui alla lettera  a),  nonche'  le
relative modalita' di pagamento e di riscossione dei medesimi. 
  2. La Giunta regionale provvede annualmente  all'aggiornamento  dei
canoni di cui  al  comma  1,  sulla  base  del  tasso  di  inflazione
programmato per l'anno di riferimento. 
  3. L'autorita' amministrativa  adotta  un  unico  atto  concessorio
qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga una occupazione
di area del demanio idrico. Il  canone  da  corrispondere  e'  quello
relativo al solo prelievo  di  risorsa  idrica  se  l'occupazione  e'
strettamente  limitata  allo  spazio  necessario  al   posizionamento
dell'opera di presa, maggiorato del 15 per cento.