Art. 8 
 
               Verifiche di conformita' e completezza 
 
  1. Per le opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),  a  seguito
della ricezione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione,
la  struttura  regionale  territorialmente  competente,  verifica  la
completezza  della  documentazione  ai  fini  della   classificazione
dell'opera e dell'acquisizione al demanio regionale. 
  2. La struttura  regionale  territorialmente  competente  verifica,
prioritariamente in ordine ai manufatti in alveo,  sia  pubblici  che
privati,    la    conformita'    degli    stessi     ai     contenuti
dell'autorizzazione.