Art. 9 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Ove non  diversamente  sanzionate,  l'utilizzo  delle  aree  del
demanio idrico senza concessione,  le  violazioni  degli  obblighi  e
divieti contenuti nel r.d. 523/1904, nei regolamenti di cui  all'art.
5, nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite
dal  disciplinare  di  concessione  comportano  l'applicazione  della
sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1800,00. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli  27  e  35  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  (Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia), le  violazioni  che  alterano  lo  stato  dei  luoghi  con
pregiudizio del regime idraulico, fatte  salve  le  sanzioni  penali,
sono  punite  con  sanzione  pecuniaria  da  euro  2.000,00  a   euro
12.000,00. 
  3. L'estrazione di materiale litoide dall'alveo  dei  fiumi  o  dai
laghi, senza regolare titolo legittimante o  in  misura  superiore  a
quanto previsto nel titolo, fatte salve le sanzioni penali, e' punita
con una sanzione amministrativa pari  nel  minimo  al  doppio  e  nel
massimo al decuplo del valore del canone previsto  e,  comunque,  non
inferiore ad euro 10.000,00.