Art. 4
Attribuzioni della Provincia
1. Spettano alla Provincia:
a) la pianificazione provinciale, anche con valenza paesaggistica,
relativa all'intero territorio provinciale, secondo le modalita' ed
entro i limiti indicati dagli articoli 21 e 22;
b) l'esame e l'approvazione dei PTC e dei PRG;
c) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche disciplinate
dagli articoli 64, 65, 66, 67 e 68, gli accertamenti di conformita'
previsti dagli articoli 94, 95 e 96, in relazione alle opere
pubbliche di competenza dello Stato, della regione e della provincia,
e i provvedimenti autorizzatori delle deroghe ai sensi degli articoli
97 e 98;
d) i poteri di vigilanza, di annullamento, di autotutela anche
decisoria e i poteri sanzionatori e sostitutivi previsti da questa
legge;
e) limitatamente al proprio territorio, le funzioni spettanti al
servizio geologico nazionale ai sensi della legge 4 agosto 1984, n.
464 (Norme per agevolare l'acquisizione da parte del servizio
geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di
conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del
sottosuolo nazionale). Gli obblighi di comunicazione previsti
dall'art. 1 della legge n. 464 del 1984 s'intendono assolti,
conseguentemente, mediante invio dei dati alla struttura provinciale
competente o all'ente competente al rilascio di titoli autorizzatori
o di contributi. In tal caso l'ente competente provvede alla
trasmissione dei dati alla struttura provinciale, che periodicamente,
anche su richiesta, fornisce alla competente struttura statale i dati
raccolti e le informazioni in suo possesso relativi ai risultati
geologici e geofisici acquisiti;
f) la formazione e l'aggiornamento permanenti e obbligatori in
materia di pianificazione territoriale e paesaggio per i dipendenti
pubblici, per i professionisti e i soggetti le cui competenze sono
richieste ai fini della pianificazione del territorio e della tutela
del paesaggio e per il rilascio dei titoli edilizi;
g) gli ulteriori compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla
normativa provinciale in materia di urbanistica.