Art. 5
Commissione provinciale
per l'urbanistica e il paesaggio
1. Presso la Provincia e' istituita la commissione provinciale per
l'urbanistica e il paesaggio (CUP), quale organo di elevata
qualificazione tecnica, con funzioni consultive sulle tematiche di
maggior interesse concernenti il governo e la valorizzazione del
territorio e del paesaggio e con funzioni autorizzative in materia di
tutela del paesaggio.
2. La commissione e' nominata dalla giunta provinciale ed e'
composta da:
a) l'assessore provinciale competente in materia di pianificazione
territoriale e paesaggio, che la presiede;
b) il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia
di pianificazione territoriale e paesaggio, con funzioni di
vicepresidente;
c) un numero non inferiore a sette e non superiore a nove di
esperti di riconosciuta professionalita' ed esperienza nel settore
della pianificazione territoriale, del paesaggio, dello sviluppo
socio-economico, della sostenibilita' ambientale e in materia
giuridica, di cui almeno tre scelti fra professionisti competenti in
materia di pianificazione, paesaggio e architettura iscritti ai
rispettivi albi e uno indicato dal consiglio delle autonomie locali.
3. Alla commissione spetta, in particolare:
a) su richiesta, esprimere pareri alla giunta provinciale su temi
urbanistici e paesaggistici di particolare rilevanza ai fini della
programmazione degli interventi per lo sviluppo socio-economico della
provincia, per garantirne la sostenibilita' ambientale e la
compatibilita' paesaggistica;
b) su richiesta della giunta provinciale, proporre soluzioni di
merito per far fronte a nuove esigenze e a problemi di particolare
rilevanza urbanistica;
c) esprimere pareri sulle deliberazioni della giunta provinciale
nei casi previsti da questa legge;
d) esprimere pareri alle comunita' fini dell'adozione dei PTC;
e) esprimere i pareri e rilasciare le autorizzazioni a fini
paesaggistici per le opere previste dall'art. 68 e dall'art. 64,
comma 1, lettere a) e b);
f) rilasciare le ulteriori autorizzazioni previste da questa legge.
4. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro
associati e gli altri professionisti con cui operano in via
continuativa possono assumere, nel territorio della provincia,
solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.
5. Per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni indicati nel
comma 3, lettere e) e f), fatto salvo quanto previsto dalla
disciplina provinciale in materia di valutazione d'impatto ambientale
e di autorizzazione unica territoriale, la commissione opera mediante
una sottocommissione costituita da un numero di componenti non
inferiore a cinque e non superiore a sette, e include due dipendenti
della Provincia esperti in tutela del paesaggio. I componenti della
sottocommissione sono individuati dalla giunta provinciale nella
delibera di nomina della commissione. Le funzioni di presidente della
sottocommissione sono svolte dall'assessore provinciale competente in
materia di paesaggio; quelle di vicepresidente dal dirigente del
dipartimento provinciale competente in materia di paesaggio che, in
caso, di assenza o impedimento, puo' delegare a rappresentarlo il
dirigente del, servizio competente in materia.
6. Con riferimento agli interventi edilizi da realizzare in aree
agricole, fatto salvo quanto previsto in materia di autorizzazione
unica territoriale, la sottocommissione svolge le funzioni che le
norme di attuazione del PUP attribuiscono all'organo provinciale
competente al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine la
composizione della sottocommissione e' integrata dal dirigente del
servizio provinciale competente in materia di agricoltura o, in caso
di assenza o impedimento, dal suo sostituto. Per questi interventi la
sottocommissione si esprime anche a fini paesaggistici, se ne
ricorrono i presupposti.
7. Le modalita' di funzionamento della commissione e della
sottocommissione, e la determinazione dei compensi per i componenti,
sono disciplinate con deliberazione della giunta provinciale. Ai
componenti della commissione che sono dipendenti della Provincia si
applicano le disposizioni provinciali in materia di compensi per la
partecipazione a commissioni, consigli e comitati, comunque
denominati, istituiti presso la Provincia. Agli esperti esterni e'
attribuito, un compenso determinato dalla giunta provinciale sulla
base dei compiti attribuiti. Per il riconoscimento di rimborsi
chilometrici o altre spettanze a titolo forfettario si applicano a
tutti i componenti le disposizioni provinciali relative alla
partecipazione a organi collegiali.