Art. 5 
 
                       Commissione provinciale 
                  per l'urbanistica e il paesaggio 
 
  1. Presso la Provincia e' istituita la commissione provinciale  per
l'urbanistica  e  il  paesaggio  (CUP),  quale  organo   di   elevata
qualificazione tecnica, con funzioni consultive  sulle  tematiche  di
maggior interesse concernenti il  governo  e  la  valorizzazione  del
territorio e del paesaggio e con funzioni autorizzative in materia di
tutela del paesaggio. 
  2. La commissione  e'  nominata  dalla  giunta  provinciale  ed  e'
composta da: 
  a) l'assessore provinciale competente in materia di  pianificazione
territoriale e paesaggio, che la presiede; 
  b) il dirigente del dipartimento provinciale competente in  materia
di  pianificazione  territoriale  e  paesaggio,   con   funzioni   di
vicepresidente; 
  c) un numero non inferiore a  sette  e  non  superiore  a  nove  di
esperti di riconosciuta professionalita' ed  esperienza  nel  settore
della pianificazione  territoriale,  del  paesaggio,  dello  sviluppo
socio-economico,  della  sostenibilita'  ambientale  e   in   materia
giuridica, di cui almeno tre scelti fra professionisti competenti  in
materia di  pianificazione,  paesaggio  e  architettura  iscritti  ai
rispettivi albi e uno indicato dal consiglio delle autonomie locali. 
  3. Alla commissione spetta, in particolare: 
  a) su richiesta, esprimere pareri alla giunta provinciale  su  temi
urbanistici e paesaggistici di particolare rilevanza  ai  fini  della
programmazione degli interventi per lo sviluppo socio-economico della
provincia,  per  garantirne  la  sostenibilita'   ambientale   e   la
compatibilita' paesaggistica; 
  b) su richiesta della giunta  provinciale,  proporre  soluzioni  di
merito per far fronte a nuove esigenze e a  problemi  di  particolare
rilevanza urbanistica; 
  c) esprimere pareri sulle deliberazioni  della  giunta  provinciale
nei casi previsti da questa legge; 
  d) esprimere pareri alle comunita' fini dell'adozione dei PTC; 
  e) esprimere  i  pareri  e  rilasciare  le  autorizzazioni  a  fini
paesaggistici per le opere previste  dall'art.  68  e  dall'art.  64,
comma 1, lettere a) e b); 
  f) rilasciare le ulteriori autorizzazioni previste da questa legge. 
  4. I componenti della commissione  liberi  professionisti,  i  loro
associati  e  gli  altri  professionisti  con  cui  operano  in   via
continuativa  possono  assumere,  nel  territorio  della   provincia,
solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici. 
  5. Per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni  indicati  nel
comma  3,  lettere  e)  e  f),  fatto  salvo  quanto  previsto  dalla
disciplina provinciale in materia di valutazione d'impatto ambientale
e di autorizzazione unica territoriale, la commissione opera mediante
una sottocommissione  costituita  da  un  numero  di  componenti  non
inferiore a cinque e non superiore a sette, e include due  dipendenti
della Provincia esperti in tutela del paesaggio. I  componenti  della
sottocommissione sono  individuati  dalla  giunta  provinciale  nella
delibera di nomina della commissione. Le funzioni di presidente della
sottocommissione sono svolte dall'assessore provinciale competente in
materia di paesaggio; quelle  di  vicepresidente  dal  dirigente  del
dipartimento provinciale competente in materia di paesaggio  che,  in
caso, di assenza o impedimento, puo'  delegare  a  rappresentarlo  il
dirigente del, servizio competente in materia. 
  6. Con riferimento agli interventi edilizi da  realizzare  in  aree
agricole, fatto salvo quanto previsto in  materia  di  autorizzazione
unica territoriale, la sottocommissione svolge  le  funzioni  che  le
norme di attuazione  del  PUP  attribuiscono  all'organo  provinciale
competente al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine la
composizione della sottocommissione e' integrata  dal  dirigente  del
servizio provinciale competente in materia di agricoltura o, in  caso
di assenza o impedimento, dal suo sostituto. Per questi interventi la
sottocommissione  si  esprime  anche  a  fini  paesaggistici,  se  ne
ricorrono i presupposti. 
  7.  Le  modalita'  di  funzionamento  della  commissione  e   della
sottocommissione, e la determinazione dei compensi per i  componenti,
sono disciplinate con  deliberazione  della  giunta  provinciale.  Ai
componenti della commissione che sono dipendenti della  Provincia  si
applicano le disposizioni provinciali in materia di compensi  per  la
partecipazione  a  commissioni,   consigli   e   comitati,   comunque
denominati, istituiti presso la Provincia. Agli  esperti  esterni  e'
attribuito, un compenso determinato dalla  giunta  provinciale  sulla
base dei  compiti  attribuiti.  Per  il  riconoscimento  di  rimborsi
chilometrici o altre spettanze a titolo forfettario  si  applicano  a
tutti  i  componenti  le  disposizioni  provinciali   relative   alla
partecipazione a organi collegiali.