Art. 7
Commissione per la pianificazione territoriale
e il paesaggio della comunita'
1. Presso ciascuna comunita' e' istituita una commissione per la
pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), quale organo con
funzioni tecnico-consultive e autorizzative.
2. La CPC e' nominata dalla comunita' ed e' composta da:
a) il presidente della comunita' o un assessore da lui designato,
che la presiede;
b) un componente designato dalla giunta provinciale, scelto fra
esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del
paesaggio;
c) un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a
cinque, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale
e di tutela del paesaggio, di cui uno puo' essere scelto tra i
dipendenti della comunita'. Almeno due dei componenti sono iscritti
agli ordini o ai collegi professionali.
3. I componenti della commissione di cui al comma 2, lettera c),
sono individuati attraverso la pubblicazione di avvisi e la
valutazione comparativa delle candidature ammissibili.
4. Per l'esperto designato dalla Provincia e per quello dipendente
della comunita', se designato, e' nominato un supplente, che
interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del
componente effettivo.
5. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro
associati e gli altri professionisti con cui operano in via
continuativa possono assumere, nel territorio della comunita'
solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.
6. La CPC disciplina il proprio funzionamento, fermo restando che,
in caso di voto negativo dell'esperto designato dalla giunta
provinciale, le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i
pareri positivi sulla qualita' architettonica sono rilasciati con il
voto favorevole di almeno due terzi dei componenti e che, in caso di
parita' di voti, prevale il voto del presidente. Le funzioni di
segretario sono svolte da un dipendente della comunita'.
7. Con deliberazione della giunta provinciale, previa intesa con il
consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:
a) gli ulteriori requisiti professionali eventualmente richiesti
per la nomina a componente della CPC e le modalita' di selezione del
componente di cui al comma 2, lettera b);
b) i casi di ulteriore incompatibilita' con l'incarico di
componente esperto e i casi di decadenza dall'incarico;
c) gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione
permanente individuate dalla Provincia ai sensi dell'art. 14.
8. Alle commissioni per la pianificazione territoriale e il
paesaggio spetta, in particolare:
a) rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche di competenza nei
casi previsti dall'art. 64, commi 2 e 3, per i piani attuativi che
interessano zone comprese in aree di tutela ambientale e per gli
interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio;
b) quando non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica,
esprimere parere obbligatorio sulla qualita' architettonica:
1) dei piani attuativi, con esclusione dei piani guida previsti
dall'art. 50, comma 7;
2) degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella
demolizione e ricostruzione e sulle varianti di progetto relative a
tali interventi, fatta eccezione per quelle in corso d'opera, ai
sensi dell'art. 92, comma 3;
3) dei progetti di opere pubbliche consistenti in interventi di
nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a
servizi e attrezzature pubbliche e, negli insediamenti storici, in
interventi di generale sistemazione degli spazi pubblici;
4) degli interventi autorizzati con la disciplina della deroga
urbanistica e degli interventi di demolizione e ricostruzione
disciplinati dall'art. 106.
9. Quando i piani attuativi contengono precise disposizioni
planivolumetriche e puntuali contenuti tipologici e formali per la
realizzazione degli interventi da essi previsti, la CPC,
nell'autorizzazione paesaggistica del piano attuativo, precisa che
l'autorizzazione resa comprende anche l'autorizzazione paesaggistica
per la realizzazione di questi interventi.
10. I pareri per la qualita' architettonica previsti dal comma 8,
lettera b), riguardano l'armonico inserimento degli interventi nel
contesto di riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi
desumibili dalla carta del paesaggio del PUP o del PTC, se approvato.
Nel caso degli interventi di ristrutturazione edilizia previsti
dall'art. 77, comma 1, lettera e), comportanti la demolizione e
ricostruzione dell'edificio, la CPC valuta, nel parere previsto dal
comma 8, lettera b), numero 2), la coerenza del progetto di
ristrutturazione anche rispetto alle previsioni tipologiche e
architettoniche stabilite dal PRG, con particolare riferimento alla
valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e
alla presenza di particolari elementi di pregio.
11. La CPC, quando esprime il parere obbligatorio previsto dal
comma 8, lettera b), su piani attuativi, progetti o interventi e
quando rilascia l'autorizzazione paesaggistica, e' integrata dal
sindaco o dall'assessore all'urbanistica del comune interessato, che
partecipano con diritto di voto. In questi casi spetta al comune la
verifica della conformita' urbanistica ai fini del rilascio del
provvedimento finale; a tal fine e' ammessa la presenza ai lavori
della CPC, senza diritto di voto, di un tecnico del comune.
12. Le CPC restano in carica per la durata delle assemblee delle
comunita' e sono rinnovate entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla loro scadenza. Le CPC continuano a esercitare le loro
competenze senza alcuna limitazione fino al loro rinnovo.
13. I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei
pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono
istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri
previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della
commissione edilizia. In questi casi la CPC e' integrata secondo
quanto previsto dal comma 11.
14. Ai componenti della CPC la comunita' corrisponde i compensi
stabiliti nell'atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e
massimi, individuati dalla giunta provinciale previa intesa con il
consiglio delle autonomie locali. Per i componenti delle CPC che sono
dipendenti degli enti territoriali si applicano le disposizioni in
materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti.