Art. 7 
 
           Commissione per la pianificazione territoriale 
                   e il paesaggio della comunita' 
 
  1. Presso ciascuna comunita' e' istituita una  commissione  per  la
pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC),  quale  organo  con
funzioni tecnico-consultive e autorizzative. 
  2. La CPC e' nominata dalla comunita' ed e' composta da: 
  a) il presidente della comunita' o un assessore da  lui  designato,
che la presiede; 
  b) un componente designato dalla  giunta  provinciale,  scelto  fra
esperti in materia di pianificazione territoriale  e  di  tutela  del
paesaggio; 
  c) un numero di componenti non inferiore a tre e  non  superiore  a
cinque, scelti fra esperti in materia di pianificazione  territoriale
e di tutela del paesaggio, di  cui  uno  puo'  essere  scelto  tra  i
dipendenti della comunita'. Almeno due dei componenti  sono  iscritti
agli ordini o ai collegi professionali. 
  3. I componenti della commissione di cui al comma  2,  lettera  c),
sono  individuati  attraverso  la  pubblicazione  di  avvisi   e   la
valutazione comparativa delle candidature ammissibili. 
  4. Per l'esperto designato dalla Provincia e per quello  dipendente
della  comunita',  se  designato,  e'  nominato  un  supplente,   che
interviene alle  riunioni  in  caso  di  assenza  o  impedimento  del
componente effettivo. 
  5. I componenti della commissione  liberi  professionisti,  i  loro
associati  e  gli  altri  professionisti  con  cui  operano  in   via
continuativa  possono  assumere,  nel  territorio   della   comunita'
solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici. 
  6. La CPC disciplina il proprio funzionamento, fermo restando  che,
in  caso  di  voto  negativo  dell'esperto  designato  dalla   giunta
provinciale, le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i
pareri positivi sulla qualita' architettonica sono rilasciati con  il
voto favorevole di almeno due terzi dei componenti e che, in caso  di
parita' di voti, prevale il  voto  del  presidente.  Le  funzioni  di
segretario sono svolte da un dipendente della comunita'. 
  7. Con deliberazione della giunta provinciale, previa intesa con il
consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti: 
  a) gli ulteriori requisiti  professionali  eventualmente  richiesti
per la nomina a componente della CPC e le modalita' di selezione  del
componente di cui al comma 2, lettera b); 
  b)  i  casi  di  ulteriore  incompatibilita'  con   l'incarico   di
componente esperto e i casi di decadenza dall'incarico; 
  c) gli obblighi di partecipazione  alle  iniziative  di  formazione
permanente individuate dalla Provincia ai sensi dell'art. 14. 
  8.  Alle  commissioni  per  la  pianificazione  territoriale  e  il
paesaggio spetta, in particolare: 
  a) rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche  di  competenza  nei
casi previsti dall'art. 64, commi 2 e 3, per i  piani  attuativi  che
interessano zone comprese in aree di  tutela  ambientale  e  per  gli
interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio; 
  b)  quando  non  e'   richiesta   l'autorizzazione   paesaggistica,
esprimere parere obbligatorio sulla qualita' architettonica: 
  1) dei piani attuativi, con esclusione  dei  piani  guida  previsti
dall'art. 50, comma 7; 
  2) degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti  nella
demolizione e ricostruzione e sulle varianti di progetto  relative  a
tali interventi, fatta eccezione per  quelle  in  corso  d'opera,  ai
sensi dell'art. 92, comma 3; 
  3) dei progetti di opere pubbliche  consistenti  in  interventi  di
nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici destinati  a
servizi e attrezzature pubbliche e, negli  insediamenti  storici,  in
interventi di generale sistemazione degli spazi pubblici; 
  4) degli interventi autorizzati  con  la  disciplina  della  deroga
urbanistica  e  degli  interventi  di  demolizione  e   ricostruzione
disciplinati dall'art. 106. 
  9.  Quando  i  piani  attuativi  contengono  precise   disposizioni
planivolumetriche e puntuali contenuti tipologici e  formali  per  la
realizzazione  degli   interventi   da   essi   previsti,   la   CPC,
nell'autorizzazione paesaggistica del piano  attuativo,  precisa  che
l'autorizzazione resa comprende anche l'autorizzazione  paesaggistica
per la realizzazione di questi interventi. 
  10. I pareri per la qualita' architettonica previsti dal  comma  8,
lettera b), riguardano l'armonico inserimento  degli  interventi  nel
contesto di riferimento e sono rilasciati  sulla  base  dei  principi
desumibili dalla carta del paesaggio del PUP o del PTC, se approvato.
Nel caso  degli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  previsti
dall'art. 77, comma 1,  lettera  e),  comportanti  la  demolizione  e
ricostruzione dell'edificio, la CPC valuta, nel parere  previsto  dal
comma  8,  lettera  b),  numero  2),  la  coerenza  del  progetto  di
ristrutturazione  anche  rispetto  alle  previsioni   tipologiche   e
architettoniche stabilite dal PRG, con particolare  riferimento  alla
valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei  fronti  principali  e
alla presenza di particolari elementi di pregio. 
  11. La CPC, quando esprime  il  parere  obbligatorio  previsto  dal
comma 8, lettera b), su piani  attuativi,  progetti  o  interventi  e
quando rilascia  l'autorizzazione  paesaggistica,  e'  integrata  dal
sindaco o dall'assessore all'urbanistica del comune interessato,  che
partecipano con diritto di voto. In questi casi spetta al  comune  la
verifica della conformita'  urbanistica  ai  fini  del  rilascio  del
provvedimento finale; a tal fine e' ammessa  la  presenza  ai  lavori
della CPC, senza diritto di voto, di un tecnico del comune. 
  12. Le CPC restano in carica per la durata  delle  assemblee  delle
comunita' e sono rinnovate entro il termine  perentorio  di  sessanta
giorni dalla loro scadenza. Le CPC continuano a  esercitare  le  loro
competenze senza alcuna limitazione fino al loro rinnovo. 
  13. I comuni possono avvalersi  della  CPC  per  l'espressione  dei
pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non  intendono
istituire tali  commissioni  e  per  la  richiesta  di  altri  pareri
previsti dai regolamenti edilizi, anche in  luogo  del  parere  della
commissione edilizia. In questi casi  la  CPC  e'  integrata  secondo
quanto previsto dal comma 11. 
  14. Ai componenti della CPC la  comunita'  corrisponde  i  compensi
stabiliti nell'atto di nomina e determinati entro i limiti  minimi  e
massimi, individuati dalla giunta provinciale previa  intesa  con  il
consiglio delle autonomie locali. Per i componenti delle CPC che sono
dipendenti degli enti territoriali si applicano  le  disposizioni  in
materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti.