Art. 9 
 
                    Commissione edilizia comunale 
 
  1. I comuni istituiscono la commissione  edilizia  comunale  (CEC),
quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia.  Il  regolamento
edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate  da  questa
legge, ne determina la composizione, le modalita' di funzionamento  e
individua gli interventi di  trasformazione  edilizia  e  urbanistica
soggetti al suo parere. La CEC  esercita  l'attivita'  di  consulenza
tecnica  con  particolare   attenzione   al   tema   della   qualita'
architettonica degli interventi,  verificandone  la  coerenza  con  i
caratteri del contesto in cui sono collocati. 
  2. Nel  disciplinare  la  composizione  della  CEC  il  regolamento
edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare: 
  a) il sindaco o l'assessore  all'urbanistica  e'  componente  della
commissione e la presiede; 
  b) il numero massimo dei componenti, compreso  il  presidente,  non
puo' superare cinque componenti nel caso di  comuni  con  popolazione
inferiore a  5.000  abitanti,  sette  componenti  per  i  comuni  con
popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due  componenti
sono tecnici esperti in materia di edilizia e  tutela  del  paesaggio
iscritti ai relativi collegi o albi professionali; 
  c)  non  possono  essere  nominati  componenti  della   commissione
consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per  gli  assessori
competenti in materia di urbanistica ed edilizia; 
  d) i comandanti del corpo dei vigili del  fuoco  permanente  e  dei
corpi dei vigili del fuoco volontari,  componenti  di  diritto  delle
commissioni edilizie ai sensi degli  articoli  3  e  16  della  legge
regionale 20 agosto 1954,  n.  24  (Servizio  antincendi),  non  sono
computati ai fini del rispetto  del  numero  massimo  previsto  dalla
lettera b). Nei comuni in cui e' presente  una  pluralita'  di  corpi
volontari si applica l'art. 17, comma 9, della legge  provinciale  1°
luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attivita' di protezione civile in
provincia di Trento). I comandanti o  i  loro  sostituti  partecipano
alle commissioni con diritto di voto  anche  se  sono  consiglieri  o
assessori comunali; 
  e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle
lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di  avvisi  e
la valutazione comparativa delle candidature ammissibili. 
  3. I componenti della commissione  liberi  professionisti,  i  loro
associati  e  gli  altri  professionisti  con  cui  operano  in   via
continuativa possono assumere, nel territorio  del  comune  solamente
incarichi inerenti opere e impianti pubblici. 
  4. La CEC  non  si  esprime  su  interventi  che  sono  gia'  stati
assoggettati  ad  autorizzazione  paesaggistica  o  al  parere  sulla
qualita'  architettonica,  espresso  dalla  CPC  integrata  ai  sensi
dell'art. 7, comma 11. In questi casi la  valutazione  di  competenza
dei componenti indicati nel comma 2, lettera  d),  e'  acquisita  dal
comune in forma di parere. 
  5. I comuni di Trento e Rovereto istituiscono la propria  CEC,  che
assume per il territorio del comune anche le funzioni  della  CPC.  A
tal fine la CEC e' integrata dal soggetto  esperto,  designato  dalla
giunta provinciale secondo quanto  previsto  dall'art.  7,  comma  2,
lettera b). In caso di  voto  negativo  di  quest'ultimo  si  applica
l'art. 7, comma 6. La commissione  edilizia  del  comune  di  Trento,
inoltre, e' integrata da un componente, con funzioni  di  presidente,
nominato dal sindaco del Comune di Trento. 
  6. Nella gestione associata delle funzioni  i  comuni  istituiscono
un'unica CEC. La commissione  e'  nominata  dal  comune  d'ambito  di
maggiori dimensioni demografiche, di concerto con  gli  altri  comuni
della gestione associata, nel rispetto delle  condizioni  individuate
dal comma 2, lettere b), c) e d), ed e' composta da sette componenti,
compreso  il  presidente.  La  composizione  della   commissione   e'
variabile e comprende di volta in volta, in qualita'  di  presidente,
il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato  alle
questioni che sono trattate nella seduta.  Questo  comma  si  applica
anche alle aree geografiche individuate dall'art. 12-bis della  legge
provinciale  n.  3  del  2006,  fino  al  momento  della  fusione   e
costituzione di un comune unico.