Art. 9
Commissione edilizia comunale
1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC),
quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento
edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa
legge, ne determina la composizione, le modalita' di funzionamento e
individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica
soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attivita' di consulenza
tecnica con particolare attenzione al tema della qualita'
architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i
caratteri del contesto in cui sono collocati.
2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento
edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:
a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica e' componente della
commissione e la presiede;
b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non
puo' superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con
popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti
sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio
iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
c) non possono essere nominati componenti della commissione
consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori
competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei
corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle
commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge
regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono
computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla
lettera b). Nei comuni in cui e' presente una pluralita' di corpi
volontari si applica l'art. 17, comma 9, della legge provinciale 1°
luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attivita' di protezione civile in
provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano
alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o
assessori comunali;
e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle
lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e
la valutazione comparativa delle candidature ammissibili.
3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro
associati e gli altri professionisti con cui operano in via
continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente
incarichi inerenti opere e impianti pubblici.
4. La CEC non si esprime su interventi che sono gia' stati
assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla
qualita' architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi
dell'art. 7, comma 11. In questi casi la valutazione di competenza
dei componenti indicati nel comma 2, lettera d), e' acquisita dal
comune in forma di parere.
5. I comuni di Trento e Rovereto istituiscono la propria CEC, che
assume per il territorio del comune anche le funzioni della CPC. A
tal fine la CEC e' integrata dal soggetto esperto, designato dalla
giunta provinciale secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2,
lettera b). In caso di voto negativo di quest'ultimo si applica
l'art. 7, comma 6. La commissione edilizia del comune di Trento,
inoltre, e' integrata da un componente, con funzioni di presidente,
nominato dal sindaco del Comune di Trento.
6. Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono
un'unica CEC. La commissione e' nominata dal comune d'ambito di
maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni
della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate
dal comma 2, lettere b), c) e d), ed e' composta da sette componenti,
compreso il presidente. La composizione della commissione e'
variabile e comprende di volta in volta, in qualita' di presidente,
il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle
questioni che sono trattate nella seduta. Questo comma si applica
anche alle aree geografiche individuate dall'art. 12-bis della legge
provinciale n. 3 del 2006, fino al momento della fusione e
costituzione di un comune unico.