Art. 10 Integrazione dell'art. 25 (Ricambio generazionale) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 1. Dopo il comma 5 dell'art. 25 della legge provinciale n. 1 del 2014 e' inserito il seguente: «5-bis. Nell'ambito degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015-2017 una quota delle risorse puo' essere destinata dal contratto collettivo quale incentivo alla riduzione d'orario finalizzato al ricambio generazionale disciplinato da quest'articolo, secondo quanto disposto dalle direttive previste dall'art. 59 della legge sul personale della Provincia 1997, che tengono conto di quanto stabilito dal comma 4.».