Art. 11 
 
Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in
                   materia di servizi antincendi) 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 26  del  1988
le parole: «di terzo livello» sono soppresse. 
  2. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale n. 26  del  1988
le parole: «del capo IV» sono soppresse. 
  3. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale n.  26  del
1988 e' inserito il seguente: 
  «3.1. Nel  rispetto  delle  disposizioni  contrattuali  vigenti  la
Giunta provinciale definisce i criteri e le modalita' per il rimborso
al personale appartenente al corpo permanente dei  vigili  del  fuoco
della Provincia, anche  cessato  dal  servizio,  di  spese  di  cura,
previste dal combinato disposto dell'art. 1, comma 221,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 1,  comma  555,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 6  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, purche' non sostenute da enti assistenziali pubblici  o
privati.». 
  4.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.