Art. 12 
 
Disposizioni concernenti il personale preposto alle funzioni tecniche
                    di prevenzione nell'ambiente 
 
  1. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  tecniche  di  vigilanza  e
controllo in materia ambientale previste dagli articoli 2 e 10  della
legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione  dell'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente), la  Giunta  provinciale
istituisce, previo parere della competente commissione permanente del
Consiglio provinciale, con  le  modalita'  previste  dall'ordinamento
provinciale, la figura professionale  di  funzionario  tecnico  della
prevenzione nell'ambiente, nel rispetto dei requisiti  per  l'accesso
previsti dalla normativa statale di riferimento. 
  2. Il contratto collettivo definisce per la figura professionale di
funzionario tecnico  della  prevenzione  nell'ambiente  le  eventuali
procedure di progressione  e  i  relativi  criteri  anche  in  deroga
all'art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n.  7  (legge  sul
personale della Provincia 1997), nel rispetto del limite previsto dal
comma 3-quater di quest'ultimo articolo. 
  3.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.