Art. 13 
Integrazione dell'art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983,  n.
  12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale  della  Provincia
  autonoma di Trento). 
  1. Alla fine del comma 5-ter dell'art. 92 della  legge  provinciale
n. 12 del 1983 sono inserite le parole:  «Quest'articolo  si  applica
anche  ai  procedimenti  per  l'irrogazione  di   sanzioni   previste
dall'art. 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia),  avviati  nei
confronti di personale dipendente nominato dalla Provincia  ai  sensi
della normativa provinciale che ha svolto tali  compiti,  in  base  a
disposizioni di servizio, in orario di lavoro o comunque come obbligo
di servizio.». 
  2. Il comma 1 si applica anche per le spese sostenute con  riguardo
ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  di  questa
legge. 
  3.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.