Art. 14 Prima applicazione delle disposizioni concernenti il conferimento di funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio. 1. In relazione al conferimento di funzioni statali concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, disposto con norma di attuazione dello statuto ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il presente articolo detta disposizioni in materia di trasferimento del personale, anche ai fini dell'art. 63 delle legge sul personale della Provincia 1997, e di gestione del parco per la parte ricadente nel territorio della Provincia di Trento. 2. I dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, in servizio alla data dell'11 febbraio 2015, sono inquadrati nei ruoli della Provincia, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attivita' lavorativa e sulla base della tabella di corrispondenza concordata con lo Stato. Al personale trasferito si applica il contratto collettivo di lavoro vigente provinciale ed e' garantito il trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso il consorzio e quello della Provincia e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico. E' comunque fatta salva la retribuzione individuale di anzianita'. Il personale trasferito non concorre a determinare il contingente previsto dalle disposizioni legislative provinciali in materia. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la Provincia subentra nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza, sulla base dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attivita' lavorativa dei dipendenti interessati, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine si applica comma 2, quinto periodo. 4. La Provincia autonoma di Trento, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attivita' lavorativa ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione di cui al comma 1, attiva procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale gia' dipendente al 31 dicembre 2013 dal consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Il personale assunto in esito alle predette procedure concorre a determinare il contingente previsto dalle disposizioni legislative provinciali in materia. 5. Resta fermo quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 e dalla norma di attuazione approvata ai sensi delle disposizioni statali citate nel comma 1 per quanto riguarda il trasferimento di beni mobili e immobili. 6. In attesa dell'approvazione della legge provinciale prevista dalla norma di attuazione di cui al comma 1, le funzioni amministrative riguardanti la gestione del Parco nazionale dello Stelvio per la parte ricadente nel territorio provinciale sono esercitate dalla Provincia mediante la struttura organizzativa competente in materia di aree protette. Per assicurare appropriate forme di partecipazione delle comunita' locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, nonche' delle associazioni e organizzazioni con compiti di promozione dello sviluppo sostenibile, la Giunta provinciale istituisce in via transitoria un comitato consultivo formato da componenti corrispondenti a quelli del comitato di gestione disciplinato dall'art. 7 della legge, provinciale 30 agosto. 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). I rappresentanti dei comuni ricadenti nel parco si esprimono nell'ambito del comitato consultivo anche sulla base degli indirizzi formulati dagli organi competenti del comune, con riferimento ad ambiti di particolare rilievo per i comuni. 7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.