Art. 5 Limiti di spesa per il personale provinciale e connessa modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16. 1. Ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, e' autorizzata: a) per l'anno 2016 in 204.083.250 euro; b) per l'anno 2017 in 203.685.380 euro; c) per l'anno 2018 in 201.724.035 euro. 2. Ai sensi dell'art. 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 per tutto il personale appartenente al comparto scuola e' autorizzata: a) per l'anno 2016 in 477.245.550 euro; b) per l'anno 2017 in 475.104.000 euro; c) per l'anno 2018 in 474.107.000 euro. 3. La spesa prevista dai commi 1 e 2, riferita agli esercizi finanziari 2016 e 2017, e' aumentata degli oneri autorizzati da questa legge per la contrattazione per il triennio 2015-2017 relativa al personale del comparto autonomie locali, del comparto ricerca e del comparto scuola, definiti per ciascun comparto con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 6, comma 6. 4. La spesa prevista dal comma 1, dall'anno 2016 include quella relativa agli oneri sostenuti dalla Provincia per il proprio personale messo a disposizione ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)». 5. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del proprio personale ai fondi sanitari integrativi. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 (Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell'art. 25 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25) della legge provinciale n. 16 del 2013 sono abrogati.