Art. 5 
Limiti di spesa per il personale provinciale e connessa modificazione
  dell'art. 1 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16. 
  1. Ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997,  n.
7 (legge sul personale della Provincia 1997), la  spesa  sui  bilanci
degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 per  tutto  il  personale
appartenente al comparto autonomie  locali  e  al  comparto  ricerca,
compresa quella per il personale  assunto  a  tempo  determinato,  in
comando o messo a disposizione della Provincia, e' autorizzata: 
    a) per l'anno 2016 in 204.083.250 euro; 
    b) per l'anno 2017 in 203.685.380 euro; 
    c) per l'anno 2018 in 201.724.035 euro. 
  2. Ai sensi dell'art. 85 della legge provinciale 7 agosto 2006,  n.
5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui  bilanci  degli
esercizi  finanziari  2016,  2017  e  2018  per  tutto  il  personale
appartenente al comparto scuola e' autorizzata: 
    a) per l'anno 2016 in 477.245.550 euro; 
    b) per l'anno 2017 in 475.104.000 euro; 
    c) per l'anno 2018 in 474.107.000 euro. 
  3. La spesa prevista dai  commi  1  e  2,  riferita  agli  esercizi
finanziari 2016 e 2017,  e'  aumentata  degli  oneri  autorizzati  da
questa legge per la contrattazione per il triennio 2015-2017 relativa
al personale del comparto autonomie locali, del  comparto  ricerca  e
del comparto scuola, definiti per ciascun comparto con  deliberazione
della Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 6, comma 6. 
  4. La spesa prevista dal comma 1,  dall'anno  2016  include  quella
relativa  agli  oneri  sostenuti  dalla  Provincia  per  il   proprio
personale messo a disposizione ai sensi dell'art. 7, comma  7,  della
legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15,  concernente  «Disposizioni
in materia di politica provinciale della casa e  modificazioni  della
legge  provinciale  13  novembre  1992,  n.  21   (Disciplina   degli
interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)». 
  5. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le  quote  da  versare
per  la  partecipazione  del  proprio  personale  ai  fondi  sanitari
integrativi. 
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art.
1 (Fissazione del limite di spesa  per  il  personale  provinciale  e
abrogazione dell'art. 25 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n.
25) della legge provinciale n. 16 del 2013 sono abrogati.