Art. 6 
Determinazione degli oneri  per  la  contrattazione  per  il triennio
  2015-2017 e modificazione dell'art. 3 della  legge  provinciale  27
  dicembre 2010, n. 27, relativo al contenimento della spesa. 
  1.  L'onere  annuo  derivante   dalla   contrattazione   collettiva
provinciale per il triennio 2015-2017  relativa  al  personale  degli
enti a cui si applica la  contrattazione  collettiva  provinciale  in
base all'art. 54 della legge sul personale della Provincia  1997,  e'
determinato in 43.811.000 euro per l'anno 2016 e in  52.631.000  euro
per l'anno 2017. L'onere per l'anno 2016 include le risorse  riferite
alla contrattazione collettiva per l'anno 2015. 
  2. Per i fini  del  comma  1  sono  autorizzate,  in  bilancio,  le
seguenti spese sul capitolo 953300, missione/programma 20.01: 
    a) 43.811.000 euro per l'anno 2016; 
    b) 52.631.000 euro per panno 2017. 
  3. Nell'ambito degli oneri per la contrattazione  per  il  triennio
2015-2017 relativa al personale del comparto  autonomie  locali,  del
comparto scuola, del comparto ricerca e  del  comparto  sanita',  una
quota  delle  risorse  puo'  essere  destinata,  fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 4, alle  forme  di  progressione  economica  e  di
carriera, comunque denominate, alla retribuzione accessoria, comprese
le   incentivazioni   per   il   raggiungimento    degli    obiettivi
dell'amministrazione in materia  di  riorganizzazione  ed  efficienza
gestionale desumibili dall'art. 1, comma 7, della  legge  provinciale
21 dicembre 2007,  n.  23,  e  dall'art.  2,  comma  4,  della  legge
provinciale 29 dicembre 2006, n. 11. 
  4. Gli importi previsti  al  comma  1  includono  le  risorse  gia'
destinate  e  da  destinare  secondo  le  disposizioni   vigenti   al
riconoscimento  delle  posizioni  retributive   nei   confronti   del
personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione  dello  Statuto  speciale
per  la  Regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di   ordinamento
scolastico in provincia di Trento). 
  5. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 e'
abrogato; continua ad applicarsi per l'anno  scolastico  2015-2016  a
favore del personale ausiliario, tecnico  e  amministrativo  (ATA)  e
assistente educatore delle scuole e istituti d'istruzione  elementare
e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori  pedagogici
del  personale  dell'infanzia  e  del  personale   della   formazione
professionale della Provincia. Il comma 2 dell'art.  17  della  legge
provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 e' abrogato. 
  6. Il riparto dell'onere annuo tra i singoli  camparti  e  aree  di
contrattazione previsti dall'art. 54 della legge sul personale  della
Provincia 1997 e' definito con le modalita'  e  i  criteri  stabiliti
dalla Giunta provinciale, tenuto conto di quanto  previsto  dall'art.
17, comma 3, della legge provinciale n. 18 del  2011,  relativo  alla
retribuzione del personale insegnante. 
  7. I trasferimenti di risorse agli enti  diversi  dalla  Provincia,
volti a coprire gli oneri di contrattazione, sono effettuati  con  le
modalita' di  finanziamento  previste  dalle  leggi  provinciali  che
disciplinano tali enti. 
  8.  L'importo  massimo  delle  risorse  a   disposizione   per   la
conclusione degli accordi integrativi provinciali  per  il  personale
convenzionato per il periodo 2015-2017 e' definito per  ciascun  anno
con dinamiche correlate  alla  quantificazione  dell'onere  annuo  di
contrattazione stabilito per  il  comparto  sanita'.  Alla  copertura
degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma  si  provvede
con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il  fondo  sanitario
provinciale.