Art. 8 
Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale 27  dicembre  2010,
  n. 27, relative al rinnovo della contrattazione per le fondazioni e
  le societa' strumentali. 
  1. Nel numero 1) della lettera b) del comma  1  dell'art.  3  della
legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «31 dicembre 2015 e  fino
al 31 dicembre 2016, se dispone il blocco dei rinnovi  dei  contratti
collettivi provinciali di lavoro ai  sensi  dell'art.  24,  comma  1,
della legge  provinciale  n.  25  del  2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «29 luglio 2015». 
  2. Nel numero 2) della lettera b) del comma  1  dell'art.  3  della
legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «fino al 31 dicembre 2015
e fino al 31 dicembre 2016, se dispone  il  blocco  dei  rinnovi  dei
contratti collettivi provinciali di lavoro  ai  sensi  dell'art.  24,
comma 1 , della legge provinciale n. 25 del  2012;»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino  alla  conclusione  della  negoziazione  di  un
contratto collettivo tipo di primo livello  ai  sensi  dell'art.  58,
comma 8-bis, della legge sul personale della  Provincia  1997,  ferme
restando  le  ulteriori  misure  per  il  contenimento  degli   oneri
contrattuali anche ai sensi dell'art. 75-quater, comma  1-bis,  della
medesima legge provinciale;».